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Con Nota n. 187389 del 31 marzo c.a., il MASAF ha fornito ulteriori istruzioni operative per chiarire e risolvere alcune criticità e dubbi per la gestione dei certificati d’ispezione (COI), la cui compilazione risulta obbligatoria per l’importazione di prodotti biologici certificati da Paesi extra-UE.
Com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2022, è entrato in applicazione un nuovo regolamento di esecuzione[1] che disciplina con nuove regole gli adempimenti richiesti per importare nell’Unione prodotti biologici e in conversione. Le Autorità competenti degli Stati membri devono identificare tutte le partite di alimenti e mangimi importati da Paesi terzi all’Unione Europea. Per ogni partita di prodotto importato, l'importatore è tenuto a notificare preventivamente l'arrivo della merce al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica (art. 3, Reg. (UE) 2021/2307).
Il controllo posto in essere riguarda la verifica delle seguenti tipologie di documentazioni:
In materia di controlli ufficiali delle partite biologiche destinate ad essere importate in UE, di rilevante importanza è il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632[3], che riporta l’elenco dei prodotti di origine animale e vegetale soggetti a controlli ufficiali nel posti di controllo frontalieri.
Nel dettaglio, l’Ufficio PQAI1 della Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica del MASAF (DPQAI – MASAF), rende note una serie di istruzioni operative per la gestione integrata dei DSCE[4] e dei COI[5] in caso di controlli ufficiali su prodotti biologici destinati ad essere importati in Italia.
La prima distinzione a cui si deve tener conto è se i prodotti che si intende importare in UE rientrino nella categoria di “Prodotti SPS” o “Prodotti non SPS”.
Nella prima tipologia rientrano tutti i prodotti biologici che devono essere sottoposti necessariamente a controlli sanitari armonizzati o controlli fitosanitari obbligatori presso il punto di controllo frontaliero di primo ingresso e che devono essere accompagnati dal DSCE. In questo caso, il COI e i prodotti biologici che si intende importare devono essere sottoposti alla verifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prima del controllo sanitario o fitosanitario.
Tutti gli altri prodotti (non SPS) devono essere sottoposti a controlli obbligatori ai punti di controllo frontalieri e potrebbero essere accompagnati da un DSCE. Per i prodotti “non SPS”, il COI e la merce biologica deve essere sottoposta alla verifica dell’ADM prima o contestualmente che la merce venga sdoganata.
L’importatore è tenuto a compilare il COI, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della merce; viceversa il primo destinatario compila e firma il COI solo dopo il ricevimento e la verifica dei prodotti biologici.
In particolare, viene fatta distinzione tra varie tipologie di Documenti Sanitari Comuni di Entrata:
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione.
[2] TRACES (TRAde Control and Expert System) è una piattaforma informativa per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine vegetale e altri prodotti di interesse veterinario nell'Unione Europea, nonché per il commercio intra-UE e per le esportazioni dall’UE di animali e di alcuni prodotti di origine animale.
[3] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione.
[4] Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE).
[5] Certificato di Ispezione (COI).
[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.