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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Importazione di prodotti biologici o in conversione da Paesi extra-UE: ulteriori istruzioni operative da parte del MASAF

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con nota n. 187389 del 31 marzo c.a., il masaf ha fornito ulteriori istruzioni operative per chiarire e risolvere alcune criticità e dubbi per la gestione dei certificati d’ispezione (coi), la cui compilazione risulta obbligatoria per l’importazione di prodotti biologici certificati da paesi extra-ue. com’è noto, a partire dal 1° gennaio 2022, è entrato in applicazione un nuovo regolamento di esecuzione[1] che disciplina con nuove regole gli adempimenti richiesti per importare nell’unione prodotti biologici e in conversione. le autorità competenti degli stati membri devono identificare tutte le partite di alimenti e mangimi importati da paesi terzi all’unione europea. per ogni partita di prodotto importato, l'importatore è tenuto a notificare preventivamente l'arrivo della merce al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica (art. 3, reg. (ue) 2021/2307). il controllo posto in essere riguarda la verifica delle seguenti tipologie di documentazioni:. certificato di ispezione (coi);. dichiarazioni doganali;. documenti commerciali e di trasporto;. rapporto di campionamento introdotto in traces[2] che accompagna il certificato di ispezione. in materia di controlli ufficiali delle partite biologiche destinate ad essere importate in ue, di rilevante importanza è il regolamento di esecuzione (ue) 2021/632[3], che riporta l’elenco dei prodotti di origine animale e vegetale soggetti a controlli ufficiali nel posti di controllo frontalieri. nel dettaglio, l’ufficio pqai1 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del masaf (dpqai – masaf), rende note una serie di istruzioni operative per la gestione integrata dei dsce[4] e dei coi[5] in caso di controlli ufficiali su prodotti biologici destinati ad essere importati in italia. la prima distinzione a cui si deve tener conto è se i prodotti che si intende importare in ue rientrino nella categoria di “prodotti sps” o “prodotti non sps”. nella prima tipologia rientrano tutti i prodotti biologici che devono essere sottoposti necessariamente a controlli sanitari armonizzati o controlli fitosanitari obbligatori presso il punto di controllo frontaliero di primo ingresso e che devono essere accompagnati dal dsce. in questo caso, il coi e i prodotti biologici che si intende importare devono essere sottoposti alla verifica dell’agenzia delle dogane e dei monopoli (adm) prima del controllo sanitario o fitosanitario. tutti gli altri prodotti (non sps) devono essere sottoposti a controlli obbligatori ai punti di controllo frontalieri e potrebbero essere accompagnati da un dsce. per i prodotti “non sps”, il coi e la merce biologica deve essere sottoposta alla verifica dell’adm prima o contestualmente che la merce venga sdoganata. l’importatore è tenuto a compilare il coi, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della merce; viceversa il primo destinatario compila e firma il coi solo dopo il ricevimento e la verifica dei prodotti biologici. in particolare, viene fatta distinzione tra varie tipologie di documenti sanitari comuni di entrata:. dsce-a (documento sanitario comune di entrata per gli animali);. dsce-p (documento sanitario comune di entrata per gli animali prodotti di origine animale);. dsce-d (documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale);. dsce-pp ((documento sanitario comune di entrata per i prodotti elencati nell’allegato xi, parte a e allegato xiii del reg. ue 2019/2072[6] provenienti da alcuni paesi terzi). [1] regolamento di esecuzione (ue) 2021/2307 della commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’unione. [2] traces (trade control and expert system) è una piattaforma informativa per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi di origine vegetale e altri prodotti di interesse veterinario nell'unione europea, nonché per il commercio intra-ue e per le esportazioni dall’ue di animali e di alcuni prodotti di origine animale. [3] regolamento di esecuzione (ue) 2021/632 della commissione del 13 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (ue) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (ue) 2019/2007 della commissione e la decisione 2007/275/ce della commissione. [4] documento sanitario comune di entrata (dsce). [5] certificato di ispezione (coi). [6] regolamento di esecuzione (ue) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (ue) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (ce) n. 690/2008 della commissione e modifica il regolamento di esecuzione (ue) 2018/2019 della commissione. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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