il decreto ministeriale n. 185145 del 30 marzo 2023 modifica in alcuni punti il decreto del masaf del 23 dicembre 2022 sui pagamenti diretti e quello del 9 marzo 2023 sulla condizionalità. le novità più rilevanti in riferimento ai pagamenti diretti sono:. la messa a riposo dei terreni, che non è più di 6 mesi a scelta dell’agricoltore all’interno dell’anno, ma torna ad essere fissa, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno;. nell’eco-schema 1 viene chiarito che un agricoltore che ha più allevamenti di categorie diverse, può aderire alternativamente per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, all’eco-schema 1 livello 1 o all’eco-schema 1 livello 2. prima o sceglieva il livello 1 o il livello 2 per tutte le categorie di animali. sempre su eco-schema 1 è stato posto un passaggio, valido solo per il solo 2023, per l’impegno del livello 2. tale passaggio consiste nel considerare soddisfatto l’impegno della certificazione sqnba con la richiesta di adesione al sistema di qualità (sqnba), che va comunque perfezionato entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell’attività di pascolamento. inoltre, sempre per l’eco-schema 1, è stato chiarito che nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale;. nell’eco-schema 4 diventano colture da rinnovo: pisum sativum - pisello;. phaseolus vulgaris - fagiolo;. cicer arietinum - cece. inoltre, sempre nel eco-schema 4, il periodo di controllo del rispetto di avvicendamento delle colture in campo viene anticipato al 15 maggio e finisce sempre al 30 novembre;. per quanto riguarda il premio accoppiato alle protoleaginose (colza e girasole), sono inseriti come ammissibili anche i contratti stipulati con le imprese di prima trasformazione; ne consegue che è considerato un contratto ammissibile anche quello con uno stoccatore come un consorzio agrario o una cooperativa di stoccaggio;. per il premio accoppiato per l’olio d’oliva, è specificato che gli oliveti a premio devono essere condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri (sian). l’agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri. per quanto riguarda il decreto sulla condizionalità, le novità riguardano solo alcune modifiche apportate ad alcuni coefficienti di ponderazione utilizzati per il calcolo della superficie destinata ad aree ed elementi non produttivi previsti dall’impegno a) della bcaa8. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata