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Il Decreto Ministeriale n. 48 del 25 febbraio 2023 disciplina la costituzione, il riconoscimento, il finanziamento e la gestione del Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali.
Tale Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori a seguito dei danni alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità sull’intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel PGRA, nel limite della disponibilità finanziaria annuale.
Qualora l’entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l’ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.
Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito da una quota privata e una quota pubblica:
Il patrimonio è incrementato ogni anno dell’eventuale importo residuo della disponibilità finanziaria annuale.
La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l’anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
La presentazione della domanda autorizza l’organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all’aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento.
Sono potenzialmente titolati ad ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall’evento catastrofale rilevato.
Le superfici oggetto di copertura del Fondo sono quelle condotte e inserite nella scheda di validazione utilizzata per la presentazione della domanda unica e trasmessa ad AGEA. La denuncia di sinistro deve discendere dal piano di coltivazione grafico aggiornato, nel corso dell’annata agraria, coerentemente con la realtà colturale; la presentazione di richieste di revisione dell’uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, comportano l’esclusione automatica dal riconoscimento delle compensazioni.
La compensazione non può essere superiore al 100% della perdita di produzione subita.
Il soggetto gestore del fondo è individuato dalla società di capitali “Agri-CAT S.r.l.”, costituita il 21 luglio 2022 dall’ISMEA, mentre AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.
A partire dal 2024, entro il 15 luglio di ogni anno, il soggetto gestore trasmette all’Autorità competente la relazione sull’attività svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l’attività del Fondo relativamente all’anno civile precedente.