Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Danni derivanti dai provvedimenti contro l’aviaria: al via le misure di sostegno

Please publish modules in offcanvas position.

l’art. 1, comma 528, legge n. 234/2021, ha previsto lo stanziamento di ben 40 milioni di euro a favore della filiera delle carni derivanti dall’allevamento di polli, tacchini, conigli, lepri e animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche o conservate. parte di tale stanziamento (3 milioni di euro) è destinato alle imprese operanti nel settore della trasformazione. il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il d.m. n. 193915 del 5 aprile 2023, ha definito gli interventi a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall’applicazione delle disposizioni sanitarie per la prevenzione, l’eradicazione ed il contenimento dell’aviaria nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022. il danno subito dalle imprese è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli, rilevato immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia. il sostegno in esame, in particolare, è finalizzato a compensare le perdite dovute a:. estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);. distruzione di uova da cova;. trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;. trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;. soppressione dei pulcini;. soppressione pollastre;. macellazione anticipata riproduttori;. maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);. perdita di valore per vendita di animali fuori standard;. perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;. perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;. riduzione dell’attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio delle uova. soggetti beneficiari. delle misure di sostegno possono beneficiare le piccole e medie imprese (pmi) e le grandi imprese in grado di dimostrare di aver subito danni indiretti dai provvedimenti introdotti dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell’aviaria, in funzione delle norme sanitarie unionali e nazionali. per le pmi dedite all’attività agricola di allevamento, gli aiuti saranno erogati ai sensi delle regolamento (ue) n. 2022/2472 mentre, per le grandi imprese attive nella produzione primaria, l’accesso ai contributi avverrà in base al punto (373), lett. b) della sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. invece, per le pmi e le grandi imprese che operano al fuori della produzione primaria, gli aiuti concessi saranno erogati sulla base del regolamento (ue) n. 1407/2013. le aziende della produzione primaria ammissibili al sostegno e quelle che effettuano la trasformazione devono operare nelle seguenti categorie merceologiche:. pollo;. faraona,. anatra;. oca;. gallina ovaiola;. pollastra,. cappone;. pulcino delle specie elencate;. tacchino;. uova da consumo e da cova del genere “gallus” e “meleagris”;. specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). si ricorda che è considerata “produzione agricola primaria” qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita. i beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:. incubatoi;. allevamenti riproduzione;. allevamenti da ingrasso;. allevamenti per la produzione di uova da consumo;. svezzatori;. centri imballaggio uova;. mattatoi e trasformatori. dall’accesso alle misure di sostegno restano espressamente escluse:. le imprese in difficoltà, sempre che tale difficoltà non sia derivata dai danni causati dall’influenza aviaria per la quale sono stati concessi gli indennizzi;. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno;. le pmi ammesse ai benefici previsti dal d.m. n. 216437 del 12 maggio 2022 (intervento a sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre-31 dicembre 2021, di cui al regime sa. 105319). infine, non potranno ricevere alcun aiuto individuale le imprese per le quali sia stato accertato che l’epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario. domande. i soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto sono tenute a presentare apposita domanda all’organismo pagatore territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa. le domande devono essere presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da agea - coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’organismo pagatore territorialmente competente. le domande dovranno essere corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. le dichiarazioni e la documentazione, in relazione al tipo di sostegno richiesto, devono riportare le informazioni relative:. al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;. al numero di pulcini soppressi;. al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;. alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;. alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;. ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;. alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;. alla riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;. alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre. la misura di sostegno è pari al 25% della perdita di produzione totale subita, e può arrivare fino al 100% per le imprese che allevano le specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne), per gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori dalle zone di protezione e sorveglianza. il decreto prevede poi che dai sostegni siano decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali ai sensi del regolamento (ue) n. 2021/690. l’intensità massima dell’aiuto prevista per il tipo di attività svolta (25% o 100% dei costi ammissibili) non potrà essere superata con altre provvidenze ricevute quali, ad esempio, indennizzi assicurativi o altri pagamenti ricevuti. dai costi ammessi, infine, devono essere detratti tutti quegli oneri che non sono direttamente collegati al comparto dell’influenza aviaria e che, pertanto, sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale