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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus FAQ: Eco-schema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori

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la rete rurale ha pubblicato, all’interno del proprio sito, alcune faq che fanno chiarezza sull’applicazione del eco-schema 5 - misure specifiche per gli impollinatori. vengono riportate le più rilevanti. le altre sono consultabili al link seguente: poiché il d.m. 660087 del 23 dicembre 2022 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico devono essere presenti in campo già dal primo marzo? non necessariamente, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo-30 settembre. posto che l’eco-schema 5 vieta operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre, si evidenzia il forte rischio che nei mesi estivi si vada incontro ad incendi. sono previste delle deroghe per ovviare a questo? si fa presente che ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 “legge-quadro in materia di incendi boschivi”, regioni e province autonome e altri enti territoriali già prevedono al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l’obbligo di realizzazione di fasce antincendio. alcune colture di interesse apistico da coltivare per beneficiare dell’eco-schema 5 sono leguminose: se sulle superfici dell’eco-schema sono presenti solo miscugli di leguminose è possibile richiedere anche il premio accoppiato previsto per le colture proteiche? no. il d.m. 660087 del 23 dicembre 2022, all’art. 21 comma 1, precisa che le piante di interesse apistico sono a perdere, mentre l’intervento del piano strategico “pd 06 - cis (09) - sostegno accoppiato al reddito per superficie - colture proteiche - leguminose eccetto soia”, è riferito ad un utilizzo produttivo delle colture. dopo il 30 settembre quali destinazioni possono avere i miscugli di interesse apistico? possono essere raccolti oppure pascolati? eco-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate. le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all’eco-schema 5 devono essere specie indicate nell’allegato ix del d.m. 660087 del 23 dicembre 2022, in prevalenza oppure per la totalità? in altre parole, nel miscuglio possono essere presenti specie diverse da quelle dell’allegato ix, anche in percentuale minoritaria? se sì, in quale percentuale? nel miscuglio non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell’allegato ix del d.m. 660087 del 23 dicembre 2022. il piano strategico prevede che il pagamento per l’eco-schema 5 e quello per l’agricoltura biologica siano cumulabili. considerato che la superficie con copertura di specie di interesse apistico nell’eco-schema 5 è a perdere, in che modo è possibile cumulare i due interventi? la cumulabilità tra eco-5 e sra29 non sussiste per i seminativi in quanto eco-5 remunera superfici con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che si configurano come terreni a riposo, mentre la scheda di sra29 del psp prevede che l’intervento in questione non si applichi ai terreni a riposo. al contrario, sussiste cumulabilità tra eco-5 e sra29 sulle superfici investite a colture arboree, in quanto l’eco-schema remunera gli impegni relativi alla copertura erbacea mentre l’intervento dello sviluppo rurale, sra 29, compensa i maggiori costi e i minori ricavi sostenuti dall’agricoltore per la coltura arborea. allegato: faq eco-schema 5. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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