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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Impiego di ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

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come ormai è noto, a partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in applicazione il nuovo regolamento in materia di agricoltura biologica (reg. (ue) 2018/848[1]). questo ha portato, tra le altre cose, all’abrogazione del regolamento (ce) 2007/834[2] e del regolamento di esecuzione (ce) 2008/889[3], prevedendo tuttavia dei periodi di transizione in cui risultano ancora valide le disposizioni del vecchio quadro regolamentario. nel dettaglio, l’articolo 28 del regolamento (ce) 2008/889 prevedeva la possibilità di utilizzo di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti. tali ingredienti sono elencati nell’allegato ix del citato regolamento. i prodotti elencati nell’allegato ix del reg. (ce) 2008/889 rientrano in tre categorie distinte:. prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi: frutti e semi commestibili;. spezie ed erbe aromatiche commestibili;. prodotti vari. prodotti vegetali: alcune tipologie di grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;. alcune tipologie di zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi;. prodotti vari. prodotti animali: organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici. a seguito dell’entrata in applicazione del regolamento (ue) 2018/848, la commissione ha condiviso la lista degli ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati (allegato v, parte b, del reg. (ue) 2021/1165[4]). in tale scenario, considerando che il 31 dicembre 2023 è l’ultima data utile in cui sarà possibile utilizzare, nella trasformazione dei prodotti biologici, gli ingredienti non biologici elencati nell’allegato ix del reg. (ce) n. 889/2008, la commissione europea ha predisposto un format con il quale gli stati membri possono presentare un dossier per richiedere l’inserimento di altri ingredienti agricoli non biologici in aggiunta a quelli già elencati nell'allegato v, parte b, del reg. (ue) 2021/1165. [1] regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio;. [2] regolamento (ce) 2007/834 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (cee) n. 2092/1991;. [3] regolamento (ce) 2008/889 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;. [4] regolamento di esecuzione (ue) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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