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Come ormai è noto, a partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in applicazione il nuovo regolamento in materia di agricoltura biologica (Reg. (UE) 2018/848[1]).
Questo ha portato, tra le altre cose, all’abrogazione del Regolamento (CE) 2007/834[2] e del Regolamento di esecuzione (CE) 2008/889[3], prevedendo tuttavia dei periodi di transizione in cui risultano ancora valide le disposizioni del vecchio quadro regolamentario.
Nel dettaglio, l’articolo 28 del Regolamento (CE) 2008/889 prevedeva la possibilità di utilizzo di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti. Tali ingredienti sono elencati nell’Allegato IX del citato regolamento.
I prodotti elencati nell’Allegato IX del Reg. (CE) 2008/889 rientrano in tre categorie distinte:
A seguito dell’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2018/848, la Commissione ha condiviso la lista degli ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati (Allegato V, parte B, del Reg. (UE) 2021/1165[4]).
In tale scenario, considerando che il 31 dicembre 2023 è l’ultima data utile in cui sarà possibile utilizzare, nella trasformazione dei prodotti biologici, gli ingredienti non biologici elencati nell’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008, la Commissione europea ha predisposto un format con il quale gli Stati membri possono presentare un dossier per richiedere l’inserimento di altri ingredienti agricoli non biologici in aggiunta a quelli già elencati nell'Allegato V, parte B, del Reg. (UE) 2021/1165.
[1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
[2] Regolamento (CE) 2007/834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/1991;
[3] Regolamento (CE) 2008/889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.