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In considerazione dei gravi eventi meteorologici che la scorsa primavera hanno investito diverse Regioni dell’Unione Europea, danneggiando specialmente i produttori agricoli, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/1619 ha introdotto alcune deroghe temporanee, applicabili nell’anno 2023, nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo.
In particolare, le deroghe riconosciute al settore ortofrutticolo, applicabili fino al 9 agosto 2024, prevedono, in deroga all’art. 33, par. 3, comma 4, Regolamento (UE) n. 1308/2013, che il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e di gestione delle crisi nell’ambito del relativo programma operativo, non trovino applicazione nelle zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della scorsa primavera.
Inoltre, in deroga all’art. 34, par. 1, Regolamento (UE) n. 1308/2013, è previsto che l’aiuto finanziario concesso dalla Comunità a favore dei fondi di esercizio disciplinati dalla medesima disposizione, concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi, non superi l’importo del contributo finanziario destinato ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 e, comunque, il 60% della spesa effettivamente sostenuta.
Invece, le deroghe concesse al settore vitivinicolo, valide fino al 9 agosto 2024, prevedono, in deroga agli artt. 62, par. 3, comma 1, primo periodo, e 68, par. 2, comma 1, primo periodo, Regolamento (UE) n. 1308/2013, che le autorizzazioni per gli impianti concesse a norma degli artt. 62, 64, 66 e 68, Regolamento (UE) n. 1308/2013, in scadenza nel 2023 e utilizzabili nelle Regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi, vadano in scadenza solo dopo il decorso di dodici mesi dalla loro data iniziale di scadenza.
Inoltre, in deroga all’art. 62, par. 3, comma 1, secondo periodo, Regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto in scadenza nel 2023, utilizzabili nelle Regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della scorsa primavera, non siano passibili di sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti, entro il 31 dicembre 2023, che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità.
Ancora, in deroga all’art. 66, par. 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013, i Paesi membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno successivo alla data in cui sono state impiantate nuove viti, a condizione che la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della scorsa primavera, tanto che l’avvio dell’utilizzo di tale superficie abbia subito un ritardo o che, addirittura, tale superficie necessiti di essere nuovamente piantata.
Entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione, gli Stati membri informano il richiedente circa l’approvazione o il rigetto della domanda presentata. Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga, trova applicazione l’art. 5, comma 2, Regolamento Delegato (UE) n. 2018/273.
I viticoltori che beneficiano della proroga non possono fruire del sostegno a favore della “vendemmia verde” di cui all’art. 47, Regolamento (UE) n. 1308/2013, né per la superficie di nuovo impianto, né per la superficie da estirpare fino alla fine del periodo di proroga.
Infine, in deroga all’art. 5, par. 7, lett. b), Regolamento (UE) n. 2021/2117, è previsto che gli artt. da 39 a 54, Regolamento (UE) n. 1308/2013, continuino ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 in relazione alle spese sostenute e ad i pagamenti effettuati per le operazioni di cui all’art. 46 del medesimo regolamento realizzate anteriormente al 16 ottobre 2025. A tal fine è necessario che entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e che le spese sostenute ammontino ad almeno il 3% del totale delle spese pianificate. Tali operazioni, comunque, devono essere pienamente attuate entro il termine ultimo del 15 ottobre 2025 (tale deroga è applicabile a favore dei soli viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle Regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023).