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Il Decreto Ministeriale n. 221 del 9 agosto 2023 definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare.
Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate a tale Fondo sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità, ripartite come in tabella 1.
Possono beneficiare degli aiuti, derivanti dal Fondo, i soggetti che rientrano nelle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ che hanno sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale.
I contratti di filiera possono essere sottoscritti direttamente dal beneficiario o anche attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci.
Tabella 1 - Risorse e condizioni di ammissibilità
Filiera |
Risorse (milioni di euro) |
Pagamento |
Condizioni di ammissibilità |
Mais |
8 |
400 euro/ettaro |
L’impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la Domanda Unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. |
Proteine vegetali (legumi e soia) |
5 |
250 euro/ettaro |
|
Frumento tenero |
4 |
300 euro/ettaro |
|
Orzo |
3 |
200 euro/ettaro |
|
Carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ |
5 |
100 euro per ogni capo |
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all’età di almeno di otto mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello». |
40 euro per ogni capo |
Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all’età di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. |
L’aiuto ad ettaro spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l’insieme delle coltivazioni.
L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
Ferma restando il massimale degli aiuti determinati, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.