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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus Ammissibilità al sostegno accoppiato

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la circolare agea n. 76310 del 16 ottobre 2023 disciplina gli interventi a superficie ed animale previsti nell’ambito del sostegno accoppiato che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità. in particolare, quest’ultima fase è definita all’interno dell’allegato tecnico i alla presente circolare. il plafond assegnato per il sostegno accoppiato al reddito è pari al 15% delle dotazioni annuali presti per i pagamenti diretti della pac, come riportato in tabella 1. tabella 1 - dotazioni finanziarie annue previste per il sostegno accoppiato al reddito. anno. sostegno accoppiato al reddito (13%). sostegno accoppiato al reddito (2%). 2023. 454.511.702. 69.924.877. 2024. 454.511.702. 69.924.877. 2025. 454.511.702. 69.924.877. 2026. 454.511.702. 69.924.877. 2027. 471.708.790. 72.570.583. le produzioni sostenute sono: latte, carni bovine, carni ovine e caprine, frumento duro, semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola), riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione, olio d’oliva, colture proteiche comprese le leguminose, con la sola aggiunta degli agrumi e qualche modifica relativa alle vacche nutrici e all’olio d’oliva. le principali novità riguardanti il sostegno accoppiato sono:. l’utilizzo obbligatorio, a partire dal 2024 (per tutte le colture a seminativo ad eccezione delle leguminose diverse dalla soia), di sementi/materiali vegetativi certificati nel rispetto dei quantitativi minimi. le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelli bio non fossero presenti sul mercato;. per il pagamento accoppiato di colza e girasole è previsto il contratto di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. per il 2023 il contratto deve essere stipulato entro il 30 novembre, mentre a partire dalla campagna 2024 entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda unica pac, anche tardiva;. data la possibilità di ricevere il sostegno accoppiato, pur non giungendo al termine della maturazione del prodotto, in caso di condizioni climatiche eccezionali riconosciute, a patto che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi, viene stabilito che, ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali, è necessario che l’agricoltore renda disponibile all’organismo pagatore competente, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale;. per l’olio d’oliva prodotto secondo i disciplinari iigg, l’agricoltore può dimostrare, qualora non sia obbligato alla tenuta del registro telematico, la cessione di olive per la produzione di olio anche dalla registrazione del carico nel registro telematico tenuto dal frantoio o dal commerciante di olive;. per l’olio d’oliva prodotto secondo i disciplinari iigg, ai fini del percepimento dell’aiuto, è necessario che la superficie olivetata insista in un areale di produzione dop o igp e che l’agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. gli organismi di controllo delle produzioni dop/igp, attraverso il sian, trasmettono, per ciascun agricoltore richiedente l’aiuto, la superficie ammissibile coltivata ad oliveto, inserita nell’anno di domanda nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva dop/igp, entro il 10 ottobre dell’anno di domanda, al fine del pagamento degli anticipi. il termine ultimo per la fornitura dei dati in questione o per il loro eventuale aggiornamento è fissato al 30 novembre dell’anno di domanda;. per bovini da latte, da carne e macellati, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in bdn e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di domanda;. per bovini da latte, da carne e macellati, sono applicati i seguenti limiti temporali, pena l’inammissibilità al sostegno accoppiato, ai dati dei capi desunti dalla bdn: limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;. limite di 18 anni d’età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;. periodo minimo di 270 giorni dell’intervallo di interparto;. per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l’adesione a classyfarm, viene stabilito che l’iscrizione o la registrazione a classyfarm avvengano entro il prossimo 31 dicembre. inoltre, nella circolare vengono definite le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità al premio sia per le colture vegetali che zootecniche; in modo particolare per quest’ultime, nell’allegato tecnico i alla circolare viene riportato il calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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