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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Aiuti alle PMI agricole colpite da calamità naturali: il Decreto in GU

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a fronte degli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, che colpiscono con frequente periodicità l’intero territorio italiano, il masaf ha definito criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle pmi agricole colpite da calamità naturali. sulla gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, è stato pubblicato il d.m. 11 agosto 2023 (nel seguito anche solo “decreto”), con il quale il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha definito criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. i predetti aiuti sono concessi nell’ambito del fondo di solidarietà nazionale (fsn), istituito dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, il quale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso. a riguardo, si veda anche una precedente risposta fondo solidarietà nazionale. soggetti beneficiari. il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:. valanghe;. frane;. inondazioni/alluvioni;. trombe d'aria;. uragani;. incendi boschivi di origine naturale;. sisma ed eruzioni vulcaniche. le iniziative ammesse al contributo. gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:. a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;. b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;. c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;. d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;. e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;. f) acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati. l’art. 1 dello stesso decreto introduce una serie di definizioni per meglio circoscrivere l’ambito di applicazione degli aiuti:. immobile ad uso produttivo: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamità;. beni mobili strumentali: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;. scorte e prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell'impresa. gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati al riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti nonché alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa. possono beneficiare degli aiuti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) decreto in commento decreto le microimprese e le piccole e medie imprese (pmi) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato i del tfue colpite da eventi calamitosi. mentre possono beneficiare degli aiuti di cui alla precedente lettera e) le microimprese e le pmi attive solamente nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. la misura del contributo. relativamente agli aiuti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. questi aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento. per gli interventi di cui alla lettera e) (ovvero la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva) sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento. l'imposta sul valore aggiunto (iva) non è “agevolabile”, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'iva. modalità attuative. i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie saranno determinati con delibera del consiglio dei ministri e con ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile. redazione ©riproduzione riservata
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