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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Chiarimenti in materia di produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico (MRV)

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l’ufficio “agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali” (pqa1) del masaf ha fornito, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute all’amministrazione, delle spiegazioni puntuali per una corretta interpretazione della normativa europea in materia di produzione di materiale riproduttivo vegetale in agricoltura biologica (nota n. 591391 del 24 ottobre 2023). così come riportato all’articolo 3, punto 17 del regolamento (ue) 2018/848[1] per “materiale riproduttivo vegetale” si intende “i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo”. rientrano dunque nella definizione suddetta il materiale utilizzato per la semina, il trapianto o l’impianto di colture biologiche. per produrre qualsiasi tipologia di materiale riproduttivo vegetale, la normativa unionale in materia di agricoltura biologica richiede che la pianta madre di partenza e le altre piante destinate alla produzione di qualsivoglia materiale riproduttivo debbano essere prodotte conformemente a quanto previsto dal reg. (ue) 2018/848 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno due anni, ovvero almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi (allegato ii, parte 1, punto 1.8.2 del reg. (ue) 2018/848). per pianta madre si intende “una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante” e per generazione “tutte le piante che appartengono allo stesso stadio nella linea di discendenza”. la commissione europea era già intervenuta con un chiarimento il 17/07/2023 condividendo un documento dal titolo “faq on organic rules” in cui si specificava il significato del termine “due stagioni di crescita”, ovvero un periodo di almeno due anni, a seconda delle condizioni climatiche e dell'epoca di semina delle specie vegetali. infine, si rappresenta la possibilità di richiedere all’ufficio pqa1 una richiesta di autorizzazione alla produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico in deroga, a seguito dell’indisponibilità di reperire sul mercato, in termini quantitativi e/o qualitativi, le piante madri o di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale. [1] regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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