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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus Specifiche sull’ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici a prato permanente

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la circolare agea n. 81268 del 2 novembre 2023 apporta delle precisazioni in merito all’ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici a prato permanente, attraverso l’attività agricola di produzione di pascolamento o mantenimento. ai fini dell’ammissibilità da attività di pascolamento, la circolare ricorda che il carico minimo di bestiame ad ettaro equivale a 0,2 uba/ettaro/anno, salvo deroghe regionali, mentre è specificato che il carico massimo adeguato alla conservazione del prato permanente equivale alla densità del bestiame al pascolo di:. 2 uba/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati (zvn);. 4uba/ettaro/anno nelle altre zone. in caso di mancato rispetto delle soglie (sia carico minimo che carico massimo), la superficie non è ammissibile al pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (biss). per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento (sfalcio o altre operazioni), il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa. l’assenza della documentazione determina l’inammissibilità delle suddette superfici. se l’attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini ed equini), è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate, che viene sottoposta a controlli da parte dell’organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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