Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Circolare AGEA n. 81268 del 2 novembre 2023 apporta delle precisazioni in merito all’ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici a prato permanente, attraverso l’attività agricola di produzione di pascolamento o mantenimento.
Ai fini dell’ammissibilità da attività di pascolamento, la Circolare ricorda che il carico minimo di bestiame ad ettaro equivale a 0,2 UBA/ettaro/anno, salvo deroghe regionali, mentre è specificato che il carico massimo adeguato alla conservazione del prato permanente equivale alla densità del bestiame al pascolo di:
In caso di mancato rispetto delle soglie (sia carico minimo che carico massimo), la superficie non è ammissibile al pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS).
Per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento (sfalcio o altre operazioni), il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio Fascicolo Aziendale, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa. L’assenza della documentazione determina l’inammissibilità delle suddette superfici.
Se l’attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini ed equini), è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate, che viene sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.