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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Importanti chiarimenti sulla restituzione dei contributi PAC

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alcuni importanti chiarimenti in materia di politica agricola comune (pac) sono stati forniti dalle sezioni unite della suprema corte di cassazione. nella sentenza n. 31730 del 15 novembre 2023, i giudici della suprema corte hanno espresso alcuni interessanti principi in materia di recupero contributi pac. in particolare, la prima sezione civile della corte ha rimesso alle sezioni unite alcune questioni di particolare rilevanza. nel seguito verranno illustrati il caso oggetto di pronuncia ed i principi espressi in sentenza. il caso. una società semplice agricola ha proposto, avanti al tribunale di milano, un’azione di accertamento negativo del diritto della regione lombardia di recuperare una parte degli aiuti comunitari versati in suo favore per gli anni 2015 e 2016 in base al calcolo fatto da agea ai sensi del regolamento (ue) n. 1307 del 2013 e del d.m. politiche agricole 18 novembre 2014 n. 6513, per le imprese in zone svantaggiate. la prima sezione civile ha richiesto l’intervento delle sezioni unite su due questioni:. a quale giurisdizione spetta conoscere la domanda di accertamento negativo del diritto della p.a. di recuperare contributi pubblici nel settore agricolo, erogati in forza di provvedimenti successivamente annullati/revocati (o comunque sottoposti ad autotutela) non per inadempienze del beneficiario, ma per contrasto iniziale con il pubblico interesse;. quale sia la qualificazione della richiesta della pubblica amministrazione di restituzione di contributi pubblici nel settore agricolo in base alla normativa ue di riferimento: riduzione lineare ex art. 31, par. 1, lett. g), del regolamento (ue) n. 1307/2013 oppure. correzione di precedente errore dell’amministrazione ex art. 7, par. 3, regolamento di esecuzione (ue) n. 809/2014);. quale sia la interpretazione e applicazione della normativa comunitaria relativa alla formazione della riserva nazionale e della riduzione lineare al fine del ricalcolo dei diritti spettanti alle categorie prioritariamente interessate. i principi espressi dalla cassazione. in merito alla competenza, la cassazione ha confermato che la giurisdizione sulla domanda avanzata dall’attrice spetta comunque al giudice ordinario. in particolare, nel caso di revoche di contributi, ogni controversia che sia incentrata sulla impugnativa di una revoca del contributo anteriormente accordato è di competenza del giudice ordinario qualora l’amministrazione non abbia margine di valutazione discrezionale delle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge. in merito alla qualificazione della richiesta della pubblica amministrazione quale riduzione lineare ovvero correzione di un precedente errore dell’amministrazione, la cassazione ha fissato i seguenti principi:. nell’ambito delle finalità della pac, il regolamento (ue) n. 1307 del 2013 impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal regolamento (ue) n. 1306 del 2013; ne consegue che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio per agea praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti;. la riduzione lineare è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, e non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione. in caso di rettifica, infatti, sarebbe applicabile la regola secondo la quale il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario;. l’accertamento in concreto se si tratti di una o dell’altra situazione (riduzione ovvero errore di calcolo) spetta al giudice del merito e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivata. conclusioni. in sintesi, secondo le su della cassazione, in materia di pac:. la controversia che afferisca alla revoca del contributo in agricoltura, sia quale effetto di un errore dell’autorità nazionale, sia quale effetto del ricorso all’istituto della riduzione lineare, è sempre devoluta al giudice ordinario;. nel caso di superamento dei massimali, è obbligatorio per agea praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti; in tale caso, la riduzione lineare è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, diversamente dalla casistica di mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione. redazione ©riproduzione riservata
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