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La Nota Ministeriale del MASAF n. 695975 del 19 dicembre 2023 riporta dei chiarimenti in merito alle attività di pascolamento ammissibili e sulla BCAA 8 della condizionalità rafforzata.
Nella tabella 1 sono riportate e riassunte le attività di pascolamento per tipologia di prato permanente ammissibile e le possibili deroghe.
Tabella 1 - Possibili deroghe per tipologia di prato permanente ammissibile.
Norme sul prato permanente e deroghe |
Pascolo |
Pratica agricola annuale di mantenimento |
Deroghe regionali |
Descrizione |
Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba e altre erbacee da foraggio non compreso nella rotazione aziendale da cinque anni o più. Comprende altre specie arbustive o arboree le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre erbacee da foraggio rimangano predominanti. |
Sì 0,2 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno sessanta giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito |
Sì |
Sì |
Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA. |
Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa. |
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Prato permanente con sistema agroforestale |
Sì |
Sì |
Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA. |
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Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa. |
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Prato permanente con PLT (erba e altre erbacee da foraggio non predominanti) |
No |
Sì |
Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa. |
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Superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudine: 2.000 m slm in Alpi Occidentali, 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini |
Sì 0,1 UBA/ha/anno - uno o più turni nell'anno di almeno sessanta giorni complessivi - animali detenuti dal richiedente - nel rispetto del carico massimo ove stabilito |
Sì |
Sì |
Attività agricola ad anni alterni. |
Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA. |
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Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa. |
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Superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudine: 2.000 m slm in Alpi Occidentali, 1.800 m slm in Alpi orientali e 1.700 m slm in Appennini, con pendenza > 30% |
No |
Sì |
Pascolo ad anni alterni. |
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Per densità e turno di pascolo se diversamente disposto da SRB01 o se diversamente disposto da Regioni e PPAA. |
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Uso e consuetudine locale: nel calcolo delle UBA possono essere inclusi anche capi non intestati al richiedente che nel periodo di pascolo ne assume la gestione e il rischio di impresa. |
Due precisazioni:
Nella nota è specificato che il carico di bestiame va calcolato su base annua, pertanto, l’eventuale calcolo sul periodo effettivo di pascolamento dovrà essere riparametrato sui 365 giorni.
Il primo obbligo della BCAA 8 prevede di destinare il 4% della superficie aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi.
Nella nota viene precisato che le superfici coltivate con colture pluriennali non avvicendate quali, ad esempio, il carciofo e l’asparago, per il tempo durante il quale sono investite, appunto, a una di tali colture, non sono disponibili a concorrere al 4%.
Inoltre, anche per quanto concerne i vivai orticoli, al pari di qualsiasi altra superficie a seminativo, se sono investiti a colture pluriennali, non possono anch’essi concorrere al 4%.
Infine, è chiarito che nel caso in cui un beneficiario avesse dichiarato al primo anno di investire ad una coltura pluriennale una data superficie a seminativo e non dichiarasse, al secondo anno, di mantenere tale coltura su quella data superficie, è sanzionato sulla condizionalità per il primo anno.