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Andrea Cristaldini
pacchetto-ortofloro-plus Agricoltura biologica: cessazione dell'obbligo di Comunicazione dei PAP

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il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (masaf), con la circolare n. 509984/2024, ha annunciato che, a partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più obbligatorio per gli operatori biologici comunicare i programmi annuali di produzione (pap). per quanto riguarda la normativa relativa ai pap, regolata dal dm n. 18321 del 9 agosto 2012[1], sono stati introdotti alcuni aggiornamenti:. in linea con il decreto legislativo n. 148 del 30 ottobre 2023, che recepisce il regolamento (ue) 2018/848[2] sulla produzione biologica, è stato emesso il d.m. n. 323651/2024[3]. questo decreto contiene un catalogo di misure che gli organismi di controllo devono applicare in caso di sospetta o confermata non conformità;. il d.m. n. 323651/2024 si applicherà alle non conformità accertate dal 1° gennaio 2025. tra queste non sarà più inclusa la non conformità legata alla mancata o ritardata presentazione dei pap. pertanto, dal 1° gennaio 2025, non sarà più richiesto agli operatori biologici di comunicare i pap. tuttavia, essi dovranno comunque includere le loro previsioni di produzione nelle comunicazioni obbligatorie, in conformità con l’articolo 39 del regolamento (ue) 2018/848 e l’articolo 16 del decreto legislativo n. 148 del 2023[4]. la revoca dell'obbligo di comunicazione dei pap semplifica di fatto le procedure burocratiche e riduce gli oneri amministrativi per gli operatori biologici e per gli organismi di controllo in quanto, come anticipato, la mancata presentazione dei pap non sarà più considerata una non conformità. d’altra parte c’è chi ha espresso preoccupazioni e critiche riguardo alla fine dell'obbligo di comunicare i pap, sostenendo che, sebbene possa sembrare complesso, è in realtà uno strumento utile per migliorare la trasparenza e la gestione del settore biologico. il potenziale della tecnologia e l’impiego di strumenti digitali come il sistema grafico e il monitoraggio satellitare, potrebbero semplificare gli oneri amministrativi a carico degli operatori biologici, preservando, nel contempo, l'integrità del sistema. [1] decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012: disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. [2] regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio. [3] decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 “recante disposizioni per l’adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (ue) 2018/848 e dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023. [4] decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (ue) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. andrea cristaldini ©riproduzione riservata
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