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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
lanci-gennaio-2025 Programmi formativi obbligatori in zootecnia

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il decreto ministeriale del 6 settembre 2023 disciplina le modalità di erogazione dei programmi formativi destinati a operatori, trasportatori e professionisti del settore animale, con l'obiettivo di garantire l’aggiornamento continuo delle conoscenze in materia di sanità animale. di conseguenza, gli agricoltori che gestiscono allevamenti (bovini, ovini, caprini, suini, pollame, ecc.) e le aziende agricole attive nel settore zootecnico, soggette all’obbligo di registrazione nel sistema di identificazione e registrazione (ir), devono partecipare a programmi formativi obbligatori. il decreto si applica dal 1° gennaio 2024 e stabilisce che:. gli operatori e trasportatori già attivi devono completare il primo ciclo formativo entro il 31 dicembre 2025;. dal 1° gennaio 2026, il completamento della formazione diventerà un requisito obbligatorio per la registrazione nel sistema ir. i programmi formativi devono trattare i seguenti aspetti fondamentali:. principali malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo e i relativi rischi di diffusione;. obblighi di operatori e professionisti, con particolare attenzione alla sorveglianza passiva, alla notifica e alla comunicazione;. principi di biosicurezza;. interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;. buone prassi di allevamento;. resistenza ai trattamenti farmacologici, inclusa quella agli antimicrobici. i corsi di formazione devono essere differenziati nei contenuti e nella durata, in base:. alla categoria dei destinatari (operatori, trasportatori, professionisti, operatori di animali);. alla specie o gruppo di specie allevato;. alla tipologia di produzione;. al ruolo e alle mansioni del soggetto coinvolto. gli aggiornamenti sono obbligatori ogni tre anni per gli operatori e ogni cinque anni per trasportatori e professionisti. i costi della formazione sono a carico dei partecipanti. al termine del corso, dopo la verifica delle conoscenze acquisite, viene rilasciato un attestato di frequenza obbligatorio. la formazione può essere svolta in presenza o a distanza (fad) e prevede una durata complessiva di 18 ore suddivise in tre moduli. i programmi formativi possono essere erogati da:. istituti zooprofilattici sperimentali;. dipartimenti di medicina veterinaria delle università;. ordini veterinari e società scientifiche accreditate;. enti di formazione riconosciuti. le asl e le autorità competenti sono responsabili della verifica del rispetto degli obblighi formativi e dell’aggiornamento delle registrazioni. gli agricoltori e allevatori che non adempiono all’obbligo formativo potranno incorrere in sanzioni o vedersi preclusa la possibilità di registrare i propri stabilimenti. sono esonerati dall’obbligo formativo:. gli operatori e professionisti già soggetti a percorsi formativi equivalenti;. gli operatori di allevamenti familiari e amatoriali, che possono comunque partecipare a eventi informativi su base volontaria. allegati. d.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022. d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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