in seguito all’emanazione del decreto ministeriale n. 1922 dello scorso 20 marzo, in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale, sono state introdotte alcune semplificazione relativamente alla gestione della pac 2014 – 2020. di seguito elenchiamo le novità che il decreto ha apportato:. in caso di cessione totale dell’azienda mediante stipula del contratto di affitto o di cessione parziale dell’azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal soggetto cedente. nel caso in cui il l’azienda sia ceduta totalmente mediante atto di compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli è presentata dal cessionario. in quest’ultima fattispecie, occorre che vi sia un’apposita autorizzazione da parte del soggetto cedente. in caso di decesso dell’agricoltore che ha il diritto al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e prima della data di prima assegnazione dei diritti all’aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda originariamente. nel caso in cui gli eredi non detengano il requisito di “agricoltore attivo”, i diritti all’aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli artt. 20 e 21 del reg. ce 639/2014 entro i termini per la presentazione della domanda unica 2015, ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell’anno successivo. per i terreni dei soggetti privati o pubblici, che sono stati dichiarati nelle domande di aiuto nelle annualità 2006 – 2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari, consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di ottenere gli aiuti erogati dagli organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. a tale scopo, gli organismi pagatori competenti provvedono a dare comunicazione ai soggetti proprietari dei terreni degli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento alla conduzione dichiarata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, cosicché i proprietari possano esprimere la propria opposizione. decorso tale termine senza che pervengano opposizioni, gli aiuti si considerano legittimamente erogati. ©riproduzione riservata