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pacchetto-ortofloro-plus Pubblicato il decreto sulla condizionalità 2016

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è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 marzo 2016, n. 67, il decreto del mipaafche si occupa di disciplinare la materia della condizionalità ai fini dell’accesso ai contributi pubblici. col d.m. dell’8 febbraio 2016 n. 3536, il ministero ha, innanzitutto, acquisito l’intesa raggiunta dalla conferenza stato-regioni del dicembre 2015. il decreto, inoltre, ha rimodulato la precedente disciplina della condizionalità che si applica ininterrottamente dal 2005, ma che nel regime pac 2015-2020 è stata lievemente modificata. nel nuovo regime, i pagamenti sono disaccoppiati per l’89% del plafond, ad eccezione del pagamento accoppiato (11%). ciò significa che il sostegno è completamente svincolato dalla produzione: gli agricoltori, infatti, non devono dimostrare di praticare né colture né allevamenti. l’onere probatorio che spetta agli agricoltori riguarda proprio la condizionalità, ossia l’osservanza dei vincoli finalizzati alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, nonché al mantenimento dei terreni in condizioni ottimali. il rispetto del requisito della condizionalità, peraltro, risulta obbligatorio oltre che per il percepimento del pagamento di base, anche per l’accesso a molti fondi previsti dal psr. in questo contesto, il mipaaf ha varato il d.m. 3536/2016, che va a sostituire integralmente il decreto precedente. ciò si è reso necessario, in particolare, per recepire il contenuto del reg. di esecuzione ue 2015/2333 del 14 dicembre 2015 in materia di controlli della pac. le principali novità contenute nel decreto riguardano una sostanziale semplificazione nel sistema dei controlli sulla condizionalità, tale da rendersi più sostenibile per gli agricoltori. innanzitutto, si legge nel decreto che in caso di inosservanza degli impegni dello sviluppo rurale, le conseguenti riduzioni dei pagamenti per gli impegni pluriennali, anche relativi agli anni precedenti, si applicano solo se dimostrato da parte dell’organismo di controllo che le violazioni erano state poste in essere anche negli anni precedenti. anche in caso di applicazione retroattiva, comunque, le percentuali di riduzione dei pagamenti dello sviluppo rurale sono dimezzate. infine, è stato introdotto il cosiddetto concetto di “gruppo di impegni”, esteso anche allo sviluppo rurale similmente a quanto già previsto per la condizionalità. restano invariate, invece, le restanti norme previgenti sulla condizionalità. permangono le due categorie di requisiti, ossia i criteri di gestione obbligatori (cgo) e il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa). tali requisiti riguardano i tre settori dell’ambiente (clima, condizioni terreno), della sanità pubblica e del benessere degli animali. questi settori, a loro volta, si suddividono in 9 temi più analitici: acque, suolo, biodiversità, mantenimento paesaggi, sicurezza alimentare, identificazione animali, malattie animali, prodotti fitosanitari e benessere animali. le bcaa sono differenziate in base alla tipologia d’uso del terreno. si ricorda che l’agricoltore che non rispetti le regole di condizionalità è soggetto ad una sanzione che insiste direttamente sui pagamenti diretti che possono essere ridotti dal 5% al 20% in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell’inadempienza. tale inadempienza può essere imputata al beneficiario solo se l’atto o l’omissione risulta connessa alla sua attività agricola e afferente alla superficie della sua azienda. ©riproduzione riservata
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