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Come ogni anno, anche per il 2016 è possibile presentare nella Domanda Unica la richiesta per l’accesso alla Riserva nazionale. Agea, con la circolare ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016 ne ha dettato le condizioni e le modalità operative.
La Riserva nazionale ha lo scopo fondamentale di consentire, a coloro che ne sono sprovvisti, di entrare in possesso dei titoli d’aiuto, nonché di aumentare il valore di quelli già in possesso laddove questi avessero un valore sufficientemente basso.
Il Regolamento 1307/2013 stabilisce i criteri di priorità nell’ambito dell’assegnazione dei titoli della Riserva nazionale, che dovranno essere assegnati a:
I singoli stati, potranno poi stabilire ulteriori criteri per permettere l’assegnazione dei titoli a vantaggio di:
Per poter presentare la domanda di accesso alla Riserva, l’agricoltore deve possedere, al 15 maggio di ogni anno, almeno un ettaro ammissibile. Possono accedere alla Riserva solo gli agricoltori di età compresa tra i 18 e i 65 anni. I 18 anni devono essere compiuti alla presentazione della domanda, mentre non sono ammessi alla Riserva i soggetti nati prima del 1950 compreso.
La Riserva nazionale attribuisce la priorità ai giovani agricoltori, così come definiti dal paragrafo 12 della circolare Agea ACIU.2015.142 del 20 marzo. Per poter essere qualificato come “giovane”, l’agricoltore deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, ovvero che si sia insediato dopo il 15 maggio 2011; inoltre non deve compiere più di 40 anni nell’anno di presentazione della domanda.
La verifica della data del primo insediamento, per le persone fisiche, viene fatta in relazione all’apertura della partita IVA o alla sua estensione di attività al regime agricolo; per le persone giuridiche, si tiene in considerazione la data dell’atto pubblico con cui il soggetto giovane è entrato nella società: tale data dev’essere indicata nella domanda unica. Questi deve inoltre poter dimostrare l’effettivo controllo sulla persona giuridica.
Alla Riserva, inoltre, possono avere accesso anche i nuovi agricoltori, ossia coloro che iniziano ad esercitare l’attività agricola. Secondo l’art. 28, par. 4 del Reg. (UE) n. 639/2014 sono considerati tali solo coloro che hanno iniziato l’attività agricola nell’anno 2013 o successivi e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’inizio di tale attività.
Inoltre, il nuovo agricoltore, secondo l’art. 30 del Reg. 1307/2013, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività non ha praticato alcun tipo di attività agricola, né esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a tale attività. Tale controllo viene fatto dall’Organismo pagatore verificando che il soggetto non abbia mai aperto partita IVA agricola né fatto richiesta di contributi alla Pubblica Amministrazione.
I soggetti rientranti in tali categorie che non detengono alcun titolo hanno diritto a riceverne un numero pari al numero di ettari ammissibili detenuti al 15 maggio e presentati nella Domanda Unica. Se costoro possiedono già titoli di valore inferiore a quelli della Riserva nazionale, possono chiederne l’aumento fino al valore della Riserva.
Infine, giova ricordare che l’accesso alla Riserva per giovani e nuovi agricoltori è consentito una sola volta. L’accesso come giovane esclude la possibilità di accedervi come nuovo e viceversa, così come non è possibile accedere alla riserva sia come persona fisica che come persona giuridica.