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pacchetto-ortofloro-plus Fondi mutualistici: 1,6 miliardi di fondi PSR contro calamità e crolli di prezzo

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è stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n. 141 del 18 giugno 2016) ildecreto ministeriale 5 maggio 2016che dà il via al riconoscimento e alla costituzione dei fondi di mutualizzazione previsti per il settore dell’agricoltura dal regolamento ue n. 1305/2013. fino al 2020, infatti, tali fondi potranno essere finanziati anche tramite le risorse previste dal programma di sviluppo rurale nazionale, che prevede aiuti per 1,6 miliardi di euro per la gestione del rischio in agricoltura. i fondi mutualistici in esame hanno come scopo quello di destinare una quota di patrimonio autonoma rispetto a quello dei soggetti partecipanti ad una sorta di “cassa comune” a cui potranno accedere gli agricoltori nel caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, insorgenza di focolai di malattie o infestazioni che comportino una diminuzione dei capi e delle coltivazioni, ovvero per una improvvisa e drastica riduzione del reddito. soggetti gestori dei fondi mutualistici potranno essere i più vari: cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole; società consortili costituite da imprenditori agricoli; organizzazioni di produttori e associazioni/unioni di organizzazioni di produttori; ma anche consorzi di difesa e reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole. tali fondi di mutualizzazione avranno come capitale iniziale l’insieme dei contributi volontari versati dai singoli agricoltori aderenti, ovvero da altri soggetti privati anche se non agricoltori. questi ultimi, sulla base della previsione del decreto, anche se sono finanziatori, se non provvisti del requisito di agricoltore attivo non potranno poi avere accesso agli indennizzi garantiti dal fondo. il gestore del fondo ha il compito di rendicontare tutti i movimenti relativi al fondo stesso, tenendolo sempre separato dal patrimonio della propria attività principale. movimenti che vengono tassativamente previsti dalla norma, impedendo quindi la possibilità di distrarre risorse o porre in essere manovre abusive. il fondo non può avere alcun scopo di lucro, mentre il recesso o il mancato rinnovo dell’adesione al fondo non attribuisce al soggetto alcun tipo di diritto alla restituzione dei contributi versati. nel caso in cui si verifichino i fenomeni per cui il fondo mutualistico è stato costituito, l’aderente ha diritto di denunciare il fatto secondo le modalità previste dal regolamento del fondo, il cui gestore, previa verifica degli organi preposti, procederà alla liquidazione dell’indennizzo. i gestori dei fondi possono poi stipulare contratti di assicurazione, contrarre obbligazioni o richiedere finanziamenti per garantire l’effettiva copertura economica in caso di bisogno. due sono i limiti previsti dal decreto: il debito non potrà essere superiore al 200% del valore del fondo ed entro 36 mesi di tempo si dovranno saldare i propri debiti. tali soglie hanno lo scopo di mantenere sotto controllo l’indebitamento e, quindi, la funzionalità del fondo stesso. ©riproduzione riservata
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