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Nell’ambito dei terreni ammissibili ai fini dell’accesso ai contributi PAC, oggetto di particolare approfondimento merita la categoria dei terreni lasciati a riposo (set aside o maggese).
L’art. 10 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 stabilisce che “per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda”.
Uno degli elementi caratteristici di tali terreni riguarda la produzione: dai terreni lasciati a riposo, non si deve ottenere alcun tipo di prodotto. Infatti, se si raccogliesse il foraggio o si facessero pascolare gli animali su tale fondo, si tratterebbe rispettivamente di un prato o di un pascolo.
Pertanto, il terreno lasciato a riposo può prevedere tre diverse modalità di gestione:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.
Nel caso in cui l’agricoltore intenda utilizzare un terreno lasciato a riposo, questi deve comunicare il periodo di ritiro della superficie predetta dalla produzione agricola, il quale deve essere di almeno otto mesi continuativi.
Al fine di poter accedere ai contributi della PAC, è necessario che i terreni a riposo rispettino gli impegni della condizionalità e del greening.
La gestione di un terreno a riposo deve assicurare:
Ai fini della condizionalità, occorre inoltre sottolineare come la norma di BCAA numero 4 prevede che “per le superfici che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, [si deve] assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno”.
Pertanto, mentre i terreni di pianura possono essere lasciati anche “nudi”, se sono localizzati in montagna o collina e rischiano fenomeni erosivi, essi devono prevedere una copertura vegetale durante tutto l’anno.
I terreni a riposo, poi, rispettano anche il greening.
Infatti, gli impegni della diversificazione non si applicano nelle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari. Stessa formulazione presenta la previsione relativa agli impegni EFA.
In sintesi, un’azienda con oltre il 75% di terreni lasciati a riposo non deve rispettare né la diversificazione né le EFA, purché i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.