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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus Le novità del greening per il 2017

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il pagamento ecologico della pac, detto comunemente greening, nel 2017 registra due novità:. - l’innalzamento delle sanzioni per il mancato rispetto;- la modifica di alcune disposizioni applicative contenute nel reg. 639/2014. le sanzioni. il mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che assumono la forma di una riduzione dell'importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, reg. 1306/2013). le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del greening generano un riduzione dell’importo del pagamento verde, fino ad arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto. quindi l’agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale pagamento. ma questa norma vale sono per il 2015 e il 2016. dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018). in altre parole, dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (vedi tabella). l’aumento delle sanzioni costringe gli agricoltori ad una maggiore attenzione nell’applicazione degli impegni del greening. sanzioni per il mancato rispetto del greening. novità applicative. la commissione ha dato avvio ad un’opera di semplificazione, presentando una proposta di modifica del regolamento 639/2014. la proposta è all’esame del parlamento europeo e sarà pubblicata a dicembre 2016. in modo particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:. maggese: il periodo di riposo è di almeno 9 mesi (attualmente è di 8 mesi). elementi del paesaggio: al fine di semplificare la gestione di tali elementi, alcune efa lineari sono stati raggruppati: l'elemento “albero in filare” è stato unito agli elementi “siepi” e “fasce alberate" mentre i “margini dei campi” entrano nella definizione di fasce tampone. inoltre, nella proposta il limite massimo degli elementi caratteristici del paesaggio non è più un criterio di ammissibilità ai fini efa. anche se un elemento supera la dimensione massima, secondo la proposta, potrà qualificarsi come efa, conteggiando la superficie corrispondente fino al limite massimo fissato a livello europeo. la proposta rivede i limiti dimensionali, solo ai fini efa, come segue:. 10 m di larghezza per siepi, fasce alberate, alberi in filare e fossi;. 0,3 ha per alberi in gruppo e laghetti. per quanto riguarda le interruzioni tra siepi e fasce alberate, la proposta prevede un sistema di deduzione pro-rata per tenere conto delle interruzioni. bosco ceduo a rotazione rapida: la commissione intende stilare un elenco “negative list” delle specie che non potranno essere utilizzate ai fini efa. azotofissatrici: la proposta prevede la possibilità di coltivare miscele di azotofissatrici e altre piante purché le azotofissatrici restino predominanti e introduce il divieto di utilizzo degli agrofarmaci per le efa produttive (maggese, fasce lungo le foreste, colture intercalari e azotofissatrici). la disposizione più impattante per gli agricoltori è il divieto di utilizzo degli agrofarmaci nelle colture azotofissatrici. infatti, specialmente in pianura padana, nl 2016 e 2016, gli agricoltori hanno spesso utilizzato la soia come coltura azotofissatrice per il rispetto delle aree d interesse ecologico (efa). dal 2017, queste superfici non potranno più essere oggetto di impiego di agrofarmaci (diserbo e altri trattamenti). angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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