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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus Grano duro: un decreto per stimolare i contratti di filiera

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nel decreto legge “enti locali” dello scorso luglio è stato inserito un fondo di 10 milioni di euro destinato ad interventi a sostegno del comparto cerealicolo (articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). la conferenza stato-regioni del 30 settembre 2016 ha approvato il decreto ministeriale che fissa criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo. beneficiari ed entità dell’aiuto. il sostegno è destinato alle imprese agricole (iscritte alla camera di commercio) che sottoscrivono, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, con soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. i contratti triennali devono essere sottoscritti entro 30 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana del decreto ministeriale. i contratti di filiera devono prevedere i parametri qualitativi del grano duro secondo le specifiche tecniche conformi alle esigenze produttive dell’industria pastaria, anche attraverso l’utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l’adizione di buone pratiche colturali per il miglioramento della produzione. l’importo massimo dell’aiuto è di 100 euro per ogni ettaro oggetto del contratto. l’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari. fermo restando il limite massimo di 100 euro/ha, se le richieste saranno superiori alla disponibilità di 10 milioni di euro, l’importo erogato sarà ridotto proporzionalmente. aiuto «de minimis». l’aiuto è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (ue) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel «de minimis», può cumulare il sostegno al grano duro fino alla concorrenza di15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. le procedure per la richiesta dell’aiuto. il produttore di grano duro presenta ad agea un’apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, secondo modalità che saranno definite da una circolare di agea. alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:. a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;. b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia;. c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie. le domande saranno istruite e pagate da agea. angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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