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Tra i pagamenti diretti, una delle componenti più importanti è quella relativa al greening, il quale è definito, dagli artt. 43-47 del Reg. 1307/2013, come il “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
Il greening, che è stata una delle principali novità della PAC 2014-2020, presuppone il rispetto di tre impegni fondamentali: la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti e la predisposizione di aree di interesse ecologico.
Questi tre adempimenti devono essere rispettati contemporaneamente per poter avere accesso agli specifici contributi: esentati da tali impegni sono soltanto gli agricoltori biologici (per la parte di azienda in cui si praticano colture biologiche) e gli agricoltori che aderiscono al sistema semplificato per i piccoli agricoltori.
Chiaramente, il mancato rispetto degli obblighi predetti comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che, nell’anno 2017, subiranno un significativo aumento.
Le sanzioni sono sempre graduate proporzionalmente in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione degli inadempimenti. Fino al 2016, la sanzione massima irrogabile era una riduzione del pagamento dei contributi per il greening fino al 100% del totale.
A partire dal prossimo anno, però, cambieranno le regole: chi viola gli obblighi relativi al greening, non solo potrà perdere l’intero contributo collegato, ma potrà subire decurtazioni anche relativamente agli altri pagamenti: la riduzione ulteriore, nel caso, potrebbe essere fino al 20% del pagamento verde. Tale percentuale aumenterà al 25% nel 2018.
Ricordiamo che gli importi dei contributi relativi al greening si calcolano moltiplicando il valore dei titoli per il coefficiente 0,5012.
Un’altra novità legata al pagamento verde è l’istituzione del Registro dei Prati Permanenti (Rpp), fatta con la circolare AGEA n. 42898 del 7 novembre 2016, in attuazione del DM 1922/2015.
Tali provvedimenti, devono assicurare il necessario rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la superficie agricola totale: tale rapporto non può diminuire in misura superiore al 5%. È compito degli Stati mantenere stabile tale rapporto.
In Italia, tale attività è svolta tramite il controllo preventivo da parte di AGEA, la quale deve autorizzare, previa apposita richiesta, la trasformazione dei prati/pascoli permanenti. Quando la diminuzione del rapporto tra prati/pascoli e superficie totale supera la soglia d’allarme del 3,5%, AGEA ha il potere di negare tale autorizzazione onde sforare le soglie fissate dalla UE.
Il meccanismo sopra descritto, però, non vale in tutte le aree: nelle zone ecologicamente sensibili individuate dalle direttive “Natura 2000” (tra cui, ad esempio, le torbiere e le zone umide circostanti) è fatto assoluto divieto per gli agricoltori di convertire o arare prati e pascoli permanenti. Per i soggetti operanti in tali zone, quindi, non sarà possibile intervenire per modificare la natura dei propri terreni.