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In Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19-01-2017 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2016 “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
La normativa prevede l’obbligo dell’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari.
La normativa si applica a tutti i tipi di latte: vaccino, ovicaprino, bufalino, asina e di altra origine animale.
L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Si possono verificare tre situazioni:
1) qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese;
2) qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione;
3) qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
Tutti i prodotti devono rispettare questo obbligo dopo l’esaurimento delle scorte e, comunque, entro il 15 giugno 2017.