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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari

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in gazzetta ufficiale n. 15 del 19-01-2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 2016“indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (ue) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”. la normativa prevede l’obbligo dell’indicazione di originedel latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. la normativa si applica a tutti i tipi di latte: vaccino, ovicaprino, bufalino, asina e di altra origine animale. l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:. a) «paese di mungitura»: nome del paese nel quale è stato munto il latte;. b) «paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. si possono verificare tre situazioni:. 1) qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del paese;. 2) qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più paesi membri dell'unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di paesi ue» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in paesi ue» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione;. 3) qualora le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di paesi non ue» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in paesi non ue» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. tutti i prodotti devono rispettare questo obbligo dopo l’esaurimento delle scorte e, comunque, entro il 15 giugno 2017. angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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