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Lo scorso 4 aprile, AGEA ha fornito le istruzioni per la presentazione del Piano Assicurativo Individuale (PAI), istruzioni che interessano tutti quegli agricoltori che intendono avvalersi del sostegno pubblico per la copertura assicurativa delle attività di coltivazione ed allevamento.
Il PAI è lo strumento fondamentale per la stipula di polizze assicurative agricole agevolate e per la successiva presentazione della domanda di sostegno prevista nella sottomisura 17.1 del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) 2014/2020 appositamente introdotta per contribuire al sostegno dell’assicurazione dei raccolti, delle piante e degli animali.
La mancata presentazione di un PAI, infatti, non consente di accedere ai benefici della misura 17.1.
Il contributo previsto dalla misura sarà pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati da ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato n. 3 del DM 31979 del 30/12/16, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
Una volta compilato il modello allegato alla circolare AGEA e riportate le informazioni relative al piano di coltivazione inserite nel fascicolo aziendale, l’agricoltore dovrà sottoscrivere il documento e trasmetterlo attraverso il portale SIAN. Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA procederanno all’invio tramite l’assistenza del Centro.
Solo dopo aver completato tale procedura sarà possibile definire il contratto assicurativo con la propria compagnia.
Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, per ogni combinazione di coltura, struttura o allevamento per tipologia di polizza e garanzia sono le seguenti:
a) Polizze con soglia danno relative a
1) Colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilati a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie: FINO AL 65% della spesa ammessa;
2) Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: FINO AL 65% della spesa ammessa;
3) Allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzione di latte: FINO AL 65% della spesa ammessa;
4) Allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata ridotta produzione di miele: FINO AL 65% della spesa ammessa;
5) Polizze sperimentali: FINO AL 65% della spesa ammessa;
b) Polizze senza soglia danno relative a
1) Strutture aziendali / eventi assimilati a calamità naturali ed eventi climatici: FINO AL 50% della spesa ammessa;
2) Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: FINO AL 50% della spesa ammessa;
3) Polizze sperimentali: FINO AL 50% della spesa ammessa.
Il termine per la sottoscrizione delle polizze per l’ammissibilità al contributo è stabilito:
a) Per le colture a ciclo autunno-primaverile entro il 30/04;
b) Per le colture permanenti entro il 30/04;
c) Per le colture a ciclo primaverile entro il 31/05;
d) Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15/07;
e) Per le colture a ciclo autunno-invernale e colture vivaistiche entro il 31/10;
f) Per le colture che appartengono ai gruppi c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.