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La figura dell’agricoltore attivo rappresenta il perno del sistema comunitario dei pagamenti diretti, la quale è stata introdotta per la prima volta dalla Commissione Europea nella PAC 2015-2020.
Tale qualifica rappresenta l’elemento discriminante della disciplina, grazie a cui è possibile operare una distinzione tra i soggetti attivi e tutti quei soggetti “non attivi” per cui l’agricoltura non rappresenta una parte essenziale della propria attività economica.
Per poter essere considerato come agricoltore attivo, è necessario che l’operatore agricolo possieda uno dei sei requisiti indicati nella Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, che ha sostituito le precedenti circolari sul tema (ACIU.2015.140 e ACIU.2015.570). Va ricordato che tale qualifica rappresenta una condizione fondamentale per poter accedere ai contributi comunitari.
Dei sei requisiti, i primi tre sono i cosiddetti “ordinari”, mentre i successivi tre sono “in deroga”, ma ai fini pratici queste fattispecie hanno tutte la stessa valenza giuridica. Questi sono i sei indicatori che servono a qualificare l’agricoltore attivo.
La prima fattispecie attribuisce la qualifica di agricoltore attivo all’agricoltore che, nell’anno precedente alla domanda, ha percepito pagamenti diretti inferiori alla soglia di 5.000 euro o di 1.250 per le zone montane e/o svantaggiate.
Se l’agricoltore non ha presentato la DU nell’anno precedente alla domanda, i pagamenti vengono calcolati in maniera presuntiva moltiplicando il valore del pagamento medio nazionale per il numero di ettari ammissibili.
Se un operatore agricolo è iscritto all’INPS come IAP, CD, mezzadro o colono è da ritenersi automaticamente un agricoltore attivo. Tale presunzione vale solo per le imprese individuali, mentre non si ritiene applicabile alle società.
Si ritiene agricoltore attivo anche colui che, prima del 1° agosto 2014, ha aperto la partita IVA con il codice ATECO agricolo (01). Se aperta successivamente a tale data, la presenza di una partita IVA non rileva ai fini dell’accesso alla qualifica.
Per le aziende non situate in territori svantaggiati o montani, oltre alla Partita IVA è necessaria anche la dichiarazione annuale IVA.
L’agricoltore può dirsi attivo anche nel caso in cui i proventi totali derivanti dalle attività agricole siano pari ad almeno un terzo dei proventi totali dell’anno precedente.
I proventi vengono suddivisi tra agricoli e non agricoli sulla base della denuncia dei redditi del richiedente. I redditi di coniugi o familiari, così come pensioni, redditi da fabbricati ecc. non possono essere considerati come derivanti da attività agricole.
Un agricoltore può dimostrare di essere agricoltore attivo anche dimostrando che l’importo di pagamenti diretti percepito nell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.
In forza dell’ultimo dei casi previsti dalla disciplina, l’agricoltore può considerarsi attivo se l’attività principale o l’oggetto sociale registrato nel registro imprese della CCIAA è quella agricola. In particolare, per le società agricole devono essere integrati i requisiti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 99/2004, mentre per gli imprenditori individuali è necessaria un’iscrizione alla CCIAA con partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01).
La verifica della presenza di uno dei sei casi sopracitati e del conseguente possesso della qualifica di agricoltore attivo viene svolta in via informatica da AGEA, incrociando i dati a disposizione nel SIAN e nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni. Laddove necessario, l’ente pagatore potrà richiedere all’agricoltore i documenti necessari a provare la propria titolarità dei requisiti per l’ottenimento della qualifica.