La figura dell’agricoltore attivo rappresenta il perno del sistema comunitario dei pagamenti diretti, la quale è stata introdotta per la prima volta dalla Commissione Europea nella PAC 2015-2020.
Tale qualifica rappresenta l’elemento discriminante della disciplina, grazie a cui è possibile operare una distinzione tra i soggetti attivi e tutti quei soggetti “non attivi” per cui l’agricoltura non rappresenta una parte essenziale della propria attività economica.
Per poter essere considerato come agricoltore attivo, è necessario che l’operatore agricolo possieda uno dei sei requisiti indicati nella Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, che ha sostituito le precedenti circolari sul tema (ACIU.2015.140 e ACIU.2015.570). Va ricordato che tale qualifica rappresenta una condizione fondamentale per poter accedere ai contributi comunitari.
Dei sei requisiti, i primi tre sono i cosiddetti “ordinari”, mentre i successivi tre sono “in deroga”, ma ai fini pratici queste fattispecie hanno tutte la stessa valenza giuridica. Questi sono i sei indicatori che servono a qualificare l’agricoltore attivo.
1 - Agricoltore sotto soglia
La prima fattispecie attribuisce la qualifica di agricoltore attivo all’agricoltore che, nell’anno precedente alla domanda, ha percepito pagamenti diretti inferiori alla soglia di 5.000 euro o di 1.250 per le zone montane e/o svantaggiate.
Se l’agricoltore non ha presentato la DU nell’anno precedente alla domanda, i pagamenti vengono calcolati in maniera presuntiva moltiplicando il valore del pagamento medio nazionale per il numero di ettari ammissibili.
2 - Agricoltore iscritto all’INPS
Se un operatore agricolo è iscritto all’INPS come IAP, CD, mezzadro o colono è da ritenersi automaticamente un agricoltore attivo. Tale presunzione vale solo per le imprese individuali, mentre non si ritiene applicabile alle società.
3 - Partita IVA agricola
Si ritiene agricoltore attivo anche colui che, prima del 1° agosto 2014, ha aperto la partita IVA con il codice ATECO agricolo (01). Se aperta successivamente a tale data, la presenza di una partita IVA non rileva ai fini dell’accesso alla qualifica.
Per le aziende non situate in territori svantaggiati o montani, oltre alla Partita IVA è necessaria anche la dichiarazione annuale IVA.
4 - Proventi da attività agricole
L’agricoltore può dirsi attivo anche nel caso in cui i proventi totali derivanti dalle attività agricole siano pari ad almeno un terzo dei proventi totali dell’anno precedente.
I proventi vengono suddivisi tra agricoli e non agricoli sulla base della denuncia dei redditi del richiedente. I redditi di coniugi o familiari, così come pensioni, redditi da fabbricati ecc. non possono essere considerati come derivanti da attività agricole.
5 - Pagamenti diretti e redditi extra-agricoli
Un agricoltore può dimostrare di essere agricoltore attivo anche dimostrando che l’importo di pagamenti diretti percepito nell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.
6 - Oggetto sociale
In forza dell’ultimo dei casi previsti dalla disciplina, l’agricoltore può considerarsi attivo se l’attività principale o l’oggetto sociale registrato nel registro imprese della CCIAA è quella agricola. In particolare, per le società agricole devono essere integrati i requisiti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 99/2004, mentre per gli imprenditori individuali è necessaria un’iscrizione alla CCIAA con partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01).
La verifica della presenza di uno dei sei casi sopracitati e del conseguente possesso della qualifica di agricoltore attivo viene svolta in via informatica da AGEA, incrociando i dati a disposizione nel SIAN e nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni. Laddove necessario, l’ente pagatore potrà richiedere all’agricoltore i documenti necessari a provare la propria titolarità dei requisiti per l’ottenimento della qualifica.
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