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pacchetto-ortofloro-plus Quali requisiti per l'agricoltore attivo?

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la figura dell’agricoltore attivo rappresenta il perno del sistema comunitario dei pagamenti diretti, la quale è stata introdotta per la prima volta dalla commissione europea nella pac 2015-2020. tale qualifica rappresenta l’elemento discriminante della disciplina, grazie a cui è possibile operare una distinzione tra i soggetti attivi e tutti quei soggetti “non attivi” per cui l’agricoltura non rappresenta una parte essenziale della propria attività economica. per poter essere considerato come agricoltore attivo, è necessario che l’operatore agricolo possieda uno dei sei requisiti indicati nella circolare agea n. aciu.2016.121 del 1° marzo 2016, che ha sostituito le precedenti circolari sul tema (aciu.2015.140 e aciu.2015.570). va ricordato che tale qualifica rappresenta una condizione fondamentale per poter accedere ai contributi comunitari. dei sei requisiti, i primi tre sono i cosiddetti “ordinari”, mentre i successivi tre sono “in deroga”, ma ai fini pratici queste fattispecie hanno tutte la stessa valenza giuridica. questi sono i sei indicatori che servono a qualificare l’agricoltore attivo. 1 - agricoltore sotto soglia. la prima fattispecie attribuisce la qualifica di agricoltore attivo all’agricoltore che, nell’anno precedente alla domanda, ha percepito pagamenti diretti inferiori alla soglia di 5.000 euro o di 1.250 per le zone montane e/o svantaggiate. se l’agricoltore non ha presentato la du nell’anno precedente alla domanda, i pagamenti vengono calcolati in maniera presuntiva moltiplicando il valore del pagamento medio nazionale per il numero di ettari ammissibili. 2 - agricoltore iscritto all’inps. se un operatore agricolo è iscritto all’inps come iap, cd, mezzadro o colono è da ritenersi automaticamente un agricoltore attivo. tale presunzione vale solo per le imprese individuali, mentre non si ritiene applicabile alle società. 3 - partita iva agricola. si ritiene agricoltore attivo anche colui che, prima del 1° agosto 2014, ha aperto la partita iva con il codice ateco agricolo (01). se aperta successivamente a tale data, la presenza di una partita iva non rileva ai fini dell’accesso alla qualifica. per le aziende non situate in territori svantaggiati o montani, oltre alla partita iva è necessaria anche la dichiarazione annuale iva. 4 - proventi da attività agricole. l’agricoltore può dirsi attivo anche nel caso in cui i proventi totali derivanti dalle attività agricole siano pari ad almeno un terzo dei proventi totali dell’anno precedente. i proventi vengono suddivisi tra agricoli e non agricoli sulla base della denuncia dei redditi del richiedente. i redditi di coniugi o familiari, così come pensioni, redditi da fabbricati ecc. non possono essere considerati come derivanti da attività agricole. 5 - pagamenti diretti e redditi extra-agricoli. un agricoltore può dimostrare di essere agricoltore attivo anche dimostrando che l’importo di pagamenti diretti percepito nell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. 6 - oggetto sociale. in forza dell’ultimo dei casi previsti dalla disciplina, l’agricoltore può considerarsi attivo se l’attività principale o l’oggetto sociale registrato nel registro imprese della cciaa è quella agricola. in particolare, per le società agricole devono essere integrati i requisiti di cui all’art. 2 del d. lgs. 99/2004, mentre per gli imprenditori individuali è necessaria un’iscrizione alla cciaa con partita iva attiva in campo agricolo (codice ateco 01). la verifica della presenza di uno dei sei casi sopracitati e del conseguente possesso della qualifica di agricoltore attivo viene svolta in via informatica da agea, incrociando i dati a disposizione nel sian e nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni. laddove necessario, l’ente pagatore potrà richiedere all’agricoltore i documenti necessari a provare la propria titolarità dei requisiti per l’ottenimento della qualifica. ©riproduzione riservata
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