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Semplificazioni su pagamenti accoppiati e attivazione di titoli, ma soprattutto tante novità in materia di greening: questo è il contenuto del Reg. UE 2017/1155 pubblicato il 30 giugno 2017, che ha modificato la disciplina del precedente Reg. UE 639/2014.
Una delle novità riguarda i terreni lasciati a riposo come EFA: le nuove disposizioni prevedono che, per garantire l’efficacia ambientale di tale terreno, deve essere assente qualsiasi produzione agricola sugli stessi. Tale stop alle produzioni non può però durare per tutto l’anno, in quanto deve essere consentito agli agricoltori di poter svolgere eventuali attività di preparazione per la ripresa della coltivazione. In Italia, è stato stabilito che il periodo di set aside deve essere pari ad almeno otto mesi nell’anno della domanda (art. 10, DM 26 febbraio 2015, n. 1420).
Tra le semplificazioni operate dal nuovo regolamento, menzione particolare merita quella relativa agli elementi caratteristici del paesaggio, i quali possono essere utilizzati come EFA nella PAC 2014-2020, ma che finora sono stati spesso ignorati viste le difficoltà interpretative e l’incertezza applicativa.
Per cercare di fare chiarezza, siepi, fasce alberate e alberi in filari sono stati raggruppati in un’unica categoria, così come “bordi di campo” e “fasce tampone” sono stati unificati; anche la categoria “gruppi di alberi” è stata riorganizzata.
Per quanto riguarda gli elementi caratteristici, un altro aspetto critico che ne ha limitato lo sfruttamento è stato quello della dimensione massima. Fino ad oggi, infatti, essi venivano considerati tali solo se di dimensioni pari o inferiori a 0,3 ettari. Con il Reg. UE 2017/1155, invece, gli elementi caratteristici possono essere considerati anche se di dimensione massima superiore, ma verranno calcolati ai fini EFA solo fino alla dimensione massima di 0,3 ettari.
Tale previsione vale per siepi, fasce alberate, boschetti nel campo e stagni. La nuova disciplina, invece, pone regole diverse per la vegetazione ripariale dei corsi d’acqua, la quale è sempre presa in considerazione integralmente ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico. Anche bordi e fasce tampone, vengono calcolati senza limitazioni: la superficie minima viene unificata ad 1 metro.
Sempre relativamente agli elementi caratteristici del paesaggio, un’altra questione è quella che riguarda l’adiacenza ai seminativi. Il regolamento UE 1307/2013 prevedeva la possibilità di considerare come EFA gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Le nuove norme consentono una maggiore flessibilità: laddove tali fasce tampone, bordi dei campi o elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti all’area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell’azienda, essi dovrebbero essere altresì riconosciuti come un’area di interesse ecologico.
Le nuove norme finora citate hanno esteso la possibilità di utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio come EFA. In senso estensivo va letta anche la possibilità di considerare come aree di interesse ecologico le miscele di altre piante con colture azotofissatrici, purché queste ultime siano predominanti nei miscugli.
Di particolare rilevanza e oggetto di discussioni, è il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle aree EFA produttive introdotto dal Reg. 2017/1155 al fine di salvaguardare le biodiversità.
Pertanto, le colture azotofissatrici utilizzate come EFA non potranno più essere diserbate: questo potrebbe obbligare gli agricoltori a modificare i propri piani colturali, utilizzando colture azotofissatrici come l’erba medica, facilmente coltivabili anche senza diserbo. In alternativa, l’agricoltore potrà utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio per soddisfare gli impegni del greening.
Quest’ultima opportunità deve essere considerata con grande attenzione, visto che in Italia tali elementi sono stati utilizzati pochissimo, ma sono estremamente diffusi e rappresentano una preziosa risorsa ai fini EFA. Si pensi, ad esempio, che un chilometro di fossati, con fattore di conversione 5 e fattore di ponderazione 2, genera ben un ettaro di EFA.
Si precisa che l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Reg. UE 2017/1155 è prevista per il 1° gennaio 2018. Nell’anno in corso, pertanto, le regole non cambieranno.