Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 apporta alcune modifiche all’applicazione dei pagamenti diretti in Italia, principalmente su due aspetti: gestione dei terreni a riposo ed elementi caratteristici del paesaggio ai fini delle aree di interesse ecologiche (EFA).
Il Reg. 2017/1155 consente di ridurre da otto mesi a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile.
Lo scopo di questa modifica è di evitare l’innesco di incendi sui terreni a riposo, in conseguenza delle condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni.
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 raccoglie questa opportunità, per cui, dal 1° gennaio 2018, “per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”.
Sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno (prima della modifica, questa data era il 31 luglio).
La riduzione a sei mesi del periodo di riposo consente agli agricoltori di ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure di preparare il terreno per le colture dell’anno successivo.
Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come EFA a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 recepisce questa modifica anche per l’Italia; si tratta di una modifica importante che consente agli agricoltori di ampliare il ventaglio delle colture utilizzabili come EFA.
Un’altra novità del decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio, che possono essere utilizzati come EFA. Nei primi anni di applicazione della Pac 2014-2020, la loro individuazione è spesso fonte di incertezza per gli agricoltori.
Al fine di semplificare e di ridurre tale incertezza nella gestione del regime per gli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle EFA, il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale introducono alcuni elementi di semplificazione per l’ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati.
Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio, mentre prima erano separati.
Per gli stessi motivi, i “gruppi di alberi” sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»; inoltre i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone.
Tutte queste norme – che sembrano solo modifiche di dettaglio – in realtà sono migliorative e positive per gli agricoltori, poiché consentono di allargare l’utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio come EFA.
L’Italia, che è ricca di questi elementi, potrà trovarne beneficio per ampliare le possibilità di applicazione del greening.
Nei primi tre anni di applicazione della Pac 2014-2020, gli elementi caratteristici del paesaggio sono stati pochissimo utilizzati dagli agricoltori come EFA (circa il 2% delle EFA). Con queste modifiche e chiarimenti, gli agricoltori e i CAA sono maggiormente incentivati ad utilizzarli, evitando di ricorrere al set aside.
Considerando l'importanza del greening, ConsulenzaAgricola.it sta predisponendo una procedura informatica al fine del calcolo del greening nel rispetto della normativa di riferimento.