Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le imprese che, nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, sono sottoposte all’obbligo di iscrizione alla “B.N.D.O.O., la Banca Nazionale Degli Operatori Ortofrutticoli”.
Ai sensi dell’Allegato al D. M. 5462 del 063/08/2011, SONO ESONERATI dall’obbligo di iscrizione alla B.N.D.O.O. gli IMPRENDITORI AGRICOLI:
Sono inoltre esclusi i seguenti operatori:
Le aziende iscritte in B.N.D.O.O. sono obbligate ad indicare, su ogni documento di trasporto e fattura, il proprio numero di registrazione.
Per le aziende agricole non iscritte in B.N.D.O.O. è opportuno indicare su ogni documento di trasporto e fattura, la dicitura “B.N.D.O.O. esonerato ai sensi del D. M. n. 5462 del 03/08/2011”.
Le imprese agricole, devono fare molta attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione ed all’obbligo di iscrizione alla B.D.N.O.O., in quanto i controlli possono essere effettuati sia in azienda, sia presso i luoghi di vendita, condizionamento o imballaggio, ma anche attraverso la verifica a ritroso della documentazione che ha accompagnato le merci dal produttore fino alla distribuzione.