le imprese che, nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, sono sottoposte all’obbligo di iscrizione alla “b.n.d.o.o., la banca nazionale degli operatori ortofrutticoli”. ai sensi dell’allegato al d. m. 5462 del 063/08/2011, sono esonerati dall’obbligo di iscrizione alla b.n.d.o.o. gli imprenditori agricoli:. - che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ ambito nazionale di produzione;. - che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;. - che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;. - associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;. - non associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’iva e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica o generica. che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal d.m. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori. sono inoltre esclusi i seguenti operatori:. - cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;. - imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito nazionale di produzione;. - strutture della g.d.o. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’iva;. - dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’iva;. - persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);. - persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari. le aziende iscritte in b.n.d.o.o. sono obbligate ad indicare, su ogni documento di trasporto e fattura, il proprio numero di registrazione. per le aziende agricole non iscritte in b.n.d.o.o. è opportuno indicare su ogni documento di trasporto e fattura, la dicitura“b.n.d.o.o. esonerato ai sensi del d. m. n. 5462 del 03/08/2011”. le imprese agricole, devono fare molta attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione ed all’obbligo di iscrizione alla b.d.n.o.o., in quanto i controlli possono essere effettuati sia in azienda, sia presso i luoghi di vendita, condizionamento o imballaggio, ma anche attraverso la verifica a ritroso della documentazione che ha accompagnato le merci dal produttore fino alla distribuzione. ©riproduzione riservata