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Un fondo di 10 milioni di euro per i contratti di filiera. Gli incentivi: aumento da un massimale di 100 a 200 euro/ha. Obbligo delle sementi certificate. I contratti devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
Il Governo nazionale aveva stanziato, già nella scorsa campagna agraria, un fondo di 10 milioni di euro, che consentiva di erogare un aiuto fino a 100 euro/ha (per un massimo di 50 ettari) a favore degli agricoltori che sottoscrivono contratti di filiera del grano duro.
Il “fondo grano duro” è stato riconfermato anche per questa campagna agraria 2017/2018, elevando l’importo massimo dell’aiuto a 200 euro/ha (decreto interministeriale 16 novembre 2017).
Il sostegno è destinato alle imprese agricole (iscritte alla Camera di Commercio) che sottoscrivono, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, con soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. I contratti triennali devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.
L’importo massimo dell’aiuto è di 200 euro per ogni ettaro oggetto del contratto (tab. 1), sia per i contratti sottoscritti nel 2016 con il precedente decreto interministeriale, sia per i contratti di nuova sottoscrizione.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari. Quindi un’impresa che coltiva 80 ettari di grano duro, anche se tutti con contratto di filiera, percepisce un aiuto massimo su 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 200 euro/ha, l’importo unitario dell’aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro, è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
In altre parole, se le richieste sono superiori alla disponibilità di 10 milioni di euro, l’importo erogato sarà ridotto proporzionalmente.
Il contratto deve avere durata triennale e può essere sottoscritto tra:
Le tipologie di contratto sono molto ampie e si adattano a tutte le situazioni.
Nel caso di cui al punto d), ovvero nel caso di un contratto tra centro di stoccaggio-industria molitoria/pastaria, il contratto di filiera deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra il centro di stoccaggio (impresa privata/cooperativa/consorzio/Organizzazione di Produttori) e l’impresa agricola. Tale impegno/contratto può avere durata annuale e deve essere stipulato successivamente al contratto di filiera.
Per accedere al “fondo grano duro”, gli agricoltori dovranno essere utilizzate sementi certificate.
L’aiuto è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel «de minimis», può cumulare il sostegno al grano duro fino alla concorrenza di15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il produttore di grano duro presenta ad Agea un’apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, secondo modalità che saranno definite da una Circolare di Agea.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Le domande saranno istruite e pagate da Agea.