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Le zone montane e svantaggiate (fattispecie C e D) avranno diritto alla riserva.
Le scelte nazionali sul Regolamento Omnibus generano importanti novità alla riserva nazionale per il 2018.
Le normative di riferimento sono il Reg. 2017/2393 (il cosiddetto Regolamento Omnibus), un decreto ministeriale in corso di emanazione, che contiene le scelte nazionali, e una Circolare Agea, anch’essa in corso di emanazione, che detta le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale, specificando i requisiti che devono possedere gli agricoltori.
Le fattispecie della riserva nazionale
Il Reg. 1307/2013 stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata per l’assegnazione di titoli a:
Le fattispecie della riserva nazionale
Codifica Fattispecie |
Fattispecie |
Valore dei titoli da riserva |
A |
Giovane agricoltore |
Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale. |
B |
Nuovo agricoltore |
|
C |
Abbandono di terre |
|
D |
Compensazione vantaggi specifici |
|
E |
Situazioni di difficoltà (valida solo per il 2015) |
- |
F |
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie |
Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo. |
Le novità del Regolamento Omnibus
La normativa ante-Omnibus prevedeva che le fattispecie A, B e F della riserva nazionale dovevano accolte integralmente; se il plafond della riserva nazionale non era sufficiente, tutti i titoli di tutti gli agricoltori dovevano essere tagliati all’occorrenza. Questa situazione si era verificata nel 2016, quando tutti i titoli erano stati tagliati dell’1,45% per alimentare il plafond della riserva nazionale, al fine di assegnare i titoli alle fattispecie A , B e F.
Invece, la normativa prevedeva che le domande delle fattispecie C e D non vengano accolte, se il plafond della riserva nazionale non è sufficiente.
Con il Regolamento Omnibus, dal 2018, lo Stato membro può decidere di applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni di tutte le fattispecie della riserva nazionale.
Le scelte nazionali
Il decreto ministeriale, in corso di emanazione, prevede che:
Quindi gli agricoltori che rientrano nella fattispecie C e D sono certi di avere un certo quantitativo di titoli dalla riserva nazionale (circa il 15% della richiesta). Per accogliere tutte le potenziali domande che potrebbero provenire dalle fattispecie C e D sarebbe stato necessario un taglio lineare di tutti i titoli di circa il 14-18% (troppo penalizzante).
Gli agricoltori interessati
Gli agricoltori in zone montane e svantaggiate che hanno convenienza a presentare la domanda alla riserva nazionale rientrano in due tipologie:
Di conseguenza, le domande di accesso alla riserva nazionale nel 2018 saranno moltissime e saranno soddisfatte solo parzialmente, visto che il taglio del valore dei titoli non potrà superare l’1,5%. Tali agricoltori potranno presentare la stessa domanda alla riserva nazionale anche nel 2019 e nel 2020.
Il ruolo del CAA
La decisione di rendere obbligatorie le fattispecie C e D è molto importante, poiché consente a tutti gli agricoltori che operano in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) di accedere alla riserva nazionale per ottenere nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale.
All’opposto, questa decisione è una cattiva notizia per tutti gli agricoltori che si vedranno tagliati i titoli di almeno l’1,5%, oltre al taglio per soddisfare la fattispecie A e B (circa il 2%).
I CAA devono presentare le domande per le fattispecie C e D a tutti gli agricoltori che ne hanno il diritto.
Bisogna tuttavia avvisare gli agricoltori, che – in caso di domanda alla riserva nazionale – Agea non eroga l’acconto a novembre 2018, in quanto prima deve effettuare l’istruttoria delle domande; di conseguenza il pagamento della Pac va a finire a giugno 2019.
Limiti di età
Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni e 65 anni.
I 18 anni devono essere già compiuti alla data di presentazione della domanda.
I 65 anni si considerano compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In altre parole, un agricoltore che compie 65 anni nel 2018, anche se a settembre 2018, non può accedere alla riserva nazionale. Quindi deve essere nato nel 1953 o dopo.