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I rifiuti possono essere di due tipi “urbani” o “speciali” a seconda che provengano da abitazioni o da attività produttive.
I rifiuti domestici prodotti nell’abitazione dell’agricoltore sono rifiuti “urbani” per i quali non vi è alcun obbligo particolare, mentre quelli prodotti in campo e/o in magazzino sono considerati “speciali”.
Questi ultimi, a loro volta, si possono suddividere in “pericolosi” o “non pericolosi” in base alle sostanze contenute.
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
RIFIUTI NON PERICOLOSI |
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Descrizione |
Codice CER* |
Rifiuti di imballaggio in genere (scatole in cartone, sacchi sementi, buste e/o sacchi mangimi) |
15.01.01 imballaggi in carta-cartone |
Rifiuti di imballaggio in genere (contenitori in plastica, flaconi, taniche, film plastica, film termoretraibili, cassette ortofrutta) |
15.01.02 imballaggi in plastica |
Rifiuti di imballaggio in genere (pallets, cassette in pioppo, altri imballaggi in legno non trattato) |
15.01.03 imballaggi in legno |
Rifiuti di imballaggio in genere (contenitori di alluminio, contenitori di ferro, contenitori banda stagnata) |
15.01.04 imballaggi metallici |
Rifiuti di imballaggio in genere |
15.01.05 imballaggi in materiali compositi |
Rifiuti di imballaggio in genere |
15.01.06 imballaggi in materiali misti |
Rifiuti di imballaggio in genere |
15.01.07 imballaggi in vetro |
Teli coperture, teli lungavita, pacciamature, tubi e manichette (plastica) |
02.01.04 rifiuti plastici |
Reti, recinzioni, reggette |
02.01.10 rifiuti metallici |
Allevamenti |
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Oggetti contaminati da materiale animale |
18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti |
18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05* |
Manutenzione macchine agricole |
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Pneumatici fuori uso |
16.01.03 pneumatici fuori uso |
Componenti da ufficio |
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Toner, cartucce stampante |
08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 |
Computer, stampanti, fotocopiatori, telefoni, fax, etc |
16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 |
* Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo composto da 6 cifre, posto in sostituzione al codice italiano, che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza
nota: gli imballaggi, per essere considerati non pericolosi, devono essre puliti ossia non devono contenere prodotti pericolosi
RIFIUTI PERICOLOSI |
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Descrizione |
Codice CER |
Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (sostanze fitosanitarie, biocidi, certi concimi) |
15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti |
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (tute, guanti, maschere) Filtri usati di atomizzatori |
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose |
Allevamenti |
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Oggetti contaminati da materiale animale |
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari |
Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti |
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
Manutenzione macchine agricole |
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Oli esausti |
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
Oli esausti |
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
Oli esausti |
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
Oli esausti |
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici |
Oli esausti |
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
Oli esausti |
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici |
Oli esausti |
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati |
Oli esausti |
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
Oli esausti |
13.02.07* olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile |
Oli esausti |
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
Batterie esauste |
16.06.01* batterie al piombo |
Filtri dell’olio |
16.01.07* filtri dell’olio |
Veicoli e macchine da rottamare |
16.01.04* veicoli fuori uso |
Componenti da ufficio |
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Neon |
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
(art. 183 comma 1, lett. bb D. Lgs 152/06)
Il deposito temporaneo consiste nel raggruppare i rifiuti, prima del conferimento, nel luogo in cui sono prodotti, solitamente in azienda. Deve essere organizzato per tipi omogenei (CER unico), osservando i principi di tutela tali da impedire inconvenienti igienico sanitari. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione, gli oli esausti ed i filtri in raccoglitori a tenuta, i contenitori di fitofarmaci vuoti in recipienti o sacchi in plastica chiusi, gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi ed i vetri in altri contenitori (nei contenitori deve essere riportato il codice CER che caratterizza i rifiuti contenuti).
In ogni caso, non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti, siano essi pericolosi o meno.
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Al fine di gestire correttamente il deposito temporaneo, consigliamo di fare un’analisi dei rifiuti che solitamente vengono prodotti e smaltiti in azienda al fine di definirne l’area di stoccaggio. Evidenziate ogni singolo deposito/contenitore con appositi cartelli, indicando il tipo rifiuto e relativo codice CER in modo che, anche in presenza di collaboratori e personale dipendente, sia chiara la tipologia di rifiuto da depositare (anche quando il contenitore è vuoto).
È opportuno che i contenitori siano chiudibili, per evitare dispersioni.
Per i rifiuti pericolosi apporre anche la R nera (su fondo giallo).
Sebbene in linea generale le imprese agricole siano soggette agli obblighi per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi e quindi all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (speciale sezione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi fino a 30 litri o 30 chili giornalieri), tale iscrizione non è richiesta per il trasporto ai centri di raccolta/consorzi effettuato direttamente dai produttori agricoli. (art. 212 D. Lgs 152/06).
Il Modello Unico di dichiarazione ambientale (dichiarazione annuale rifiuti prodotti) è stato istituito dalla legge 70 del 25/01/1994.
Sono esonerate dall’obbligo della presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali aziende assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Sono esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, gli imprenditori agricoli adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
(DM 17/12/2009)
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (da gestire a computer con chiavetta USB)
Non è richiesta l’iscrizione per i produttori di rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi è di norma richiesta l’iscrizione ad enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti.
Sono esonerate in qualità di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi le attività agricole ed agroindustriali che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
La gestione dei rifiuti necessita di una particolare attenzione da parte delle imprese in quanto, in caso di infrazioni, il regime sanzionatorio prevede gravi sanzioni economiche e riflessi di natura penale.
È utile quindi documentare lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, anche di quelli che a volte si potrebbe pensare di smaltire insieme a quelli domestici (esempio: illuminazioni al neon, batterie, ecc.).