Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il 2018 può essere considerata l’annata del rilancio della canapa industriale che, con l’avvento delle fibre sintetiche e del “proibizionismo sul territorio nazionale”, aveva perso interesse da parte dei coltivatori italiani.
Con l’introduzione della Legge 242 del 2016 è stata rilanciata la produzione della pianta liberalizzando la coltivazione della c.d. canapa sativa, nel rispetto delle seguenti regole:
In primo luogo, i produttori agricoli possono utilizzare la canapa inserendola nel piano aziendale di rotazione. Un’agricoltura a rotazione, infatti, permette di alternare diverse piantagioni, cereali, leguminose, semi oleosi e foraggere, non sottraendo sempre gli stessi elementi dal terreno che ha anche il tempo per riposare e rigenerarsi.
Le potenzialità di questa pianta, però, sono numerose e, spesso, sottovalutate. La canapa, infatti, può essere utilizzata:
Ai fini fiscali non è sempre semplice inquadrare una nuova coltura, soprattutto se gli usi che si possono fare della stessa, nonché i prodotti derivanti dalla sua lavorazione, sono molteplici.
Ai fini IVA, il prodotto ottenuto a seguito della coltivazione della canapa:
Per l’inquadramento fiscale dei prodotti derivanti dalla manipolazione e trasformazione della materia prima si osservano le seguenti regole:
Nonostante le potenzialità di questa coltura, l’associazione della canapa alla marijuana (che avendo effetti psicoattivi è considerata una droga) ha sempre scoraggiato la coltivazione di questa pianta in quanto ritenuta un’attività pericolosa anche per quanto riguarda la responsabilità penale.
È importante sottolineare che con la legge 242 del 2016 è stata eliminata la responsabilità dell’agricoltore in caso di irregolarità delle coltivazioni. Infatti, la norma prevede che:
La Cassazione penale circoscrive la responsabilità penale alla sola detenzione e cessione di canapa con un livello di THC superiore allo 0,6%.
Secondo la sentenza, che si è soffermata sulla questione della liceità delle condotte di detenzione e cessione di Cannabis sativa proprio alla luce della legge 242/2016, configura il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 la sola detenzione e cessione delle infiorescenze (marijuana) di cannabis sativa e della resina che dalle stesse viene ottenuta (hashish), sempre che nelle stesse sia rinvenibile un principio attivo in grado di indurre un effetto drogante rilevabile.
Ad oggi, pertanto, la coltivazione della canapa legale è una attività piuttosto rischiosa che va condotta prestando grande attenzione alle disposizioni normative.