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Il 25 aprile 2019, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stata pubblicata la tanto attesa Direttiva sulle pratiche sleali nei rapporti tra le imprese della filiera alimentare (Direttiva n. 2019/633 del 17 aprile 2017), con lo scopo di tutelare sia gli operatori commerciali onesti che i consumatori finali.
Quest’ultima risulta innovativa rispetto alla disciplina ad oggi vigente sia a livello europeo che nazionale. Si distingue sia per le scelte di impostazione, che per gli ambiti e gli elementi di regolazione.
Tale direttiva si applica a una lista di pratiche sleali, in relazione alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare, nonché in relazione alla fornitura di servizi “ancillari” alla vendita di tali prodotti (articolo 1).
Di seguito vengono elencate le nove pratiche sleali vietate dalla suddetta normativa, in quanto generano una ripartizione sproporzionata del rischio a favore dell’acquirente:
La Direttiva contiene inoltre altre pratiche commerciali che possono risultare sleali quando applicate senza un accordo, ma che possono addirittura presentare un aumento di efficienza reciproca se precedentemente concordate.
Questo secondo gruppo comprende le seguenti pratiche vietate:
La Direttiva impone agli Stati membri di designare una o più autorità di contrasto competenti per le pratiche commerciali sleali vietate.
Al fine di assicurare la confidenzialità delle denunce e l’identità dei denuncianti, viene stabilito che tale confidenzialità debba essere protetta durante tutta la procedura investigativa.
È prevista la possibilità, per gli Stati membri, di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, per facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere a una denuncia.
Tale normativa specifica inoltre la necessità di cooperazione tra le autorità nazionali, che dovranno incontrarsi almeno una volta l’anno per discutere di buone pratiche, l’apparizione di nuovi comportamenti scorretti e l’evoluzione dei vecchi. Insieme alla Commissione, le autorità nazionali dovranno adottare raccomandazioni per garantire un’applicazione della Direttiva il più omogenea possibile a livello dell’Unione.
Gli Stati membri saranno altresì chiamati a pubblicare un rapporto annuale delle attività delle loro autorità di contrasto, specificando il numero di denunce ricevute, le indagini aperte e, per quelle chiuse, una descrizione della questione, del risultato delle indagini e delle decisioni prese.
Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro 24 mesi a partire dalla sua pubblicazione, quindi entro il 25 aprile 2021.
Allegato - Direttiva n. 2019/633 del 17 aprile 2017