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pacchetto-ortofloro-plus Ancora una volta accolte le nostre istanze. Non esiste l'obbligo di registrazion

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i contratti di soccida non devono essere registrati, neppure se vengono depositati presso uffici pubblici, per l’ottenimento del carburante agevolato. questo è quanto confermato dall’agenzia delle dogane, direzione interregionale per l’emilia romagna e le marche con nota del 18 aprile 2019, resa nota ieri 16 maggio. il fatto. la regione emilia-romagna - servizio competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con nota del 18 gennaio 2019, emanava disposizioni operative per la presentazione delle dichiarazioni per l’ottenimento del carburante agevolato alle imprese agricole (uma). in particolare, riguardo alla soccida, è stato disposto che, per i contratti non già presenti nell’anagrafe delle aziende agricole, è obbligatoria la presentazione per l’anno 2019 del contratto solo se debitamente registrato, nonostante la legge di registro preveda che tale contratto sia esente in modo assoluto da registrazione. consulenzaagricola.it ha duramente contestato l’obbligo di registrazione del contratto di soccida poiché:. la materia riguardante le accise e le relative agevolazioni è competenza esclusiva dello stato. le regioni esercitano le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli (uma) nonché i servizi e i controlli riguardanti il prelevamento e l’uso dei carburanti agevolati per l’agricoltura, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r n. 616/1977. pertanto, il quadro di riferimento normativo deve essere individuato esclusivamente nella legge statale e nei relativi provvedimenti di esecuzione;. il decreto interministeriale 14/12/2001 n. 454 disciplina le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale. in particolare, l’art. 2, comma 9, stabilisce che il richiedente l’agevolazione deve documentare la conduzione dei terreni con copia del contratto registrato, ove sussista l’obbligo tributario;. il contratto di soccida semplice non è un contratto di concessione del godimento di terreni e pertanto non è compreso tra quelli che devono essere documentati con atto registrato. in ogni caso non dovrà essere prodotta la prova dell’avvenuta registrazione, neppure nei rinnovi taciti, poiché tale contratto è esente da imposta di registro in modo assoluto, essendo compreso nell’art. 10 della tabella, allegato b al d.p.r. n. 131/1986. l’art. 7 del medesimo d.p.r. n. 131/1986 dispone, infatti, che gli atti indicati in tale tabella sono esenti da registrazione anche in caso d’uso. l’interpretazione delle dogane. avendo ottenuto da parte dei funzionari della regione un netto rifiuto a rivedere le disposizioni emanate, la questione è stata sottoposta alla direzione delle dogane, con una specifica istanza costruita dal team di consulenzaagricola.it per conto di un allevatore soccidario. la direzione interregionale delle dogane con la sopra citata nota, ha affermato come, sotto il profilo fiscale delle accise, le soluzioni e le argomentazioni contenute nell’istanza siano condivisibili in quanto pienamente in linea sia con le vigenti disposizioni del testo unico delle accise - d.lgs. n. 504/95 - sia con il relativo decreto di attuazione n. 454/2001. acquisito poi il parere della direzione regionale dell’agenzia delle entrate dell’emilia romagna, le dogane hanno così concluso che "…appare evidente che tutte le norme fiscali di riferimento, sia relative alle accise che all’imposta di registro, non richiedono, ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista al punto 5 della tabella a allegata al t.u.a., la registrazione obbligatoria del contratto di soccida redatto in forma di scrittura privata non autenticata”. ora si auspica un intervento della regione al fine di adeguare il contenuto dell’anagrafe per renderlo conforme alla legge, quella stessa legge che ha esentato la soccida "…per non gravare di imposte negozi di rilievo sociale, relativamente, peraltro, ad un settore, quale quello agricolo, meritevole di considerazione” (circolare min. finanze - tasse e imposte indirette sugli affari - 10/06/1986 n. 37 - parte 43). i princìpi contenuti nella nota delle dogane sono ovviamente applicabili su tutto il territorio nazionale. ©riproduzione riservata
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