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In un futuro non troppo lontano, in alternativa alla carne bovina prodotta in larga scala e responsabile di un impatto ambientale sempre meno sostenibile, sulle tavole degli italiani sarà possibile trovare la carne di insetto.
Così come in Oriente, anche in Europa inizia a prendere piede l’alimentazione a base di insetti. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Reg. UE 2015/2283, che introduce nell’ordinamento comunitario i “novel food”, ossia i nuovi alimenti precedentemente non considerati come tali.
Il testo del Regolamento dispone che per nuovi alimenti si intendano gli “alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parte dei medesimi…” e, quindi, non dovrebbero esserci problemi sulla possibilità di ricomprendevi anche gli insetti.
In vista di ciò, i sostenitori di questo nuovo tipo di alimentazione hanno condotto numerosi studi incentrati sulla possibilità di produrre insetti in laboratorio: vediamo quali sono i pro e i contro.
Dal punto di vista alimentare non è ancora chiaro se la produzione di carne di insetto sarà commissionata al settore industriale o se si possa ipotizzare una produzione più semplice, magari affidata all’agricoltura. Ciò non toglie, comunque, che i produttori agricoli possano comunque allevare tali animali, anche per scopi diversi da quello alimentare.
Da un punto di vista civilistico, infatti, l’allevamento di insetti pare rientrare pienamente all’interno della disciplina dell’art. 2135 del codice civile, il quale prevede, tra le attività agricole, l’allevamento di animali. Lo stesso però non sembra si possa dire per quanto riguarda l’inquadramento fiscale di tale attività.
Infatti, il Decreto Ministeriale che indica i prodotti rientranti nella tassazione su base catastale (D.M. 13 febbraio 2015) non fa riferimento ad alcuna tipologia di insetti. Pertanto, ad oggi non è possibile ricondurre le attività di allevamento di insetti all’interno del reddito agrario: i redditi di tali attività, quindi, saranno da determinare in via analitica, a costi e ricavi, in base alla disciplina di cui all’art. 56 del TUIR.