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Oggi appare normale entrare in un bar, in un ristorante o in un qualsiasi esercizio pubblico e non trovare un ambiente saturo di fumo di sigaretta. Ma, per chi non è più giovanissimo, sono ancora vivi i ricordi di quando non solo i locali pubblici, ma anche i mezzi di trasporto, erano pervasi da questi miasmi rappresentando, allora, la normalità.
Grazie ad un’intensa campagna informativa antifumo e ad una normativa rigorosa, in pochissimo tempo le abitudini degli italiani sono mutate e oggi, quello che un tempo era un problema, è sovente ignorato in quanto non più avvertito come tale.
Ma la rigorosa normativa sulla tutela dei non fumatori è ancora vigente e impone ancora oggi degli obblighi che interessano anche le imprese agricole.
La norma di riferimento è la Legge n. 3 del 2003 che impone il divieto di fumo nei locali chiusi ad eccezione:
La norma si pone come obiettivo quello di eliminare i rischi dell’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e nei locali, pubblici o privati, aperti al pubblico.
In generale, per quanto riguarda il mondo delle imprese, pertanto anche quelle agricole, il divieto di fumo interessa anche tutti i luoghi di lavoro non all’aperto.
Non devono invece sorgere dubbi sulla definizione di esercizio pubblico o aperto al pubblico dato che la definizione è estremamente ampia. Vi rientrano pertanto anche tutti gli esercizi in cui si somministrano, sono destinati alla vendita pasti e bevande.
La norma per la tutela dei non fumatori prevede l’obbligo di affiggere, all’ingresso dei locali e ben in vista, un cartello che indichi il richiamo al divieto di fumo. La norma non impone delle dimensioni minime, l’importante è che sia visibile e leggibile.
Nell’avviso deve obbligatoriamente essere presente:
In presenza di locali molto ampi, o composti da più ambienti, può essere affisso un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all’ingresso, mentre negli altri locali, si potranno affiggere cartelli semplici con il solo richiamo al divieto di fumo.
Nei locali privati, la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo spetta ai conduttori dei locali stessi (proprietari, gestori, direttori, ecc.) o ai collaboratori da essi formalmente delegati, che hanno l’obbligo di richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto e provvedere, se il trasgressore non smette di fumare, a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Va ricordato però che nei locali privati, in cui vige il divieto, il conduttore è tenuto ad avvertire chi fuma chiedendo di smettere. Se il fumatore disattende le richieste di smettere di fumare, il soggetto deputato alla vigilanza deve darne segnalazione al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale o a Guardie Giurate espressamente adibite a tale servizio.
Come detto, oggi la sensibilità per il problema del fumo passivo, sia nei luoghi di lavoro che nei locali pubblici, si è notevolmente ridotta dato che non fumare in tali ambienti è divenuta una regola di “buona educazione”. Ma i controlli anche su questo aspetto sono sempre presenti nelle check list dei verificatori e la mancanza del cartello con le corrette indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni.
Facsimile delle informazioni obbligatorie
VIETATO FUMARE
(Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori")
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO
SIG. …............………..
AUTORITÀ COMPETENTI ALL’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARI