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pacchetto-ortofloro-plus Passaporto delle piante: dal prossimo 14 dicembre entra in vigore la nuova normativa fitosanitaria

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entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre il regolamento ue 2016/2031 con il quale vengono riviste le misure in materia fitosanitaria al fine di contrastare la diffusione di organismi nocivi per le piante. il regolamento definisce le modalità di circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio dell’unione europea. le nuove disposizioni prevedono che il passaporto fitosanitario delle piante sia standardizzato per tutti i paesi della ue, in modo da essere immediatamente riconoscibile, a prescindere dallo stato membro di origine dei vegetali e dei prodotti vegetali. il nuovo passaporto. tra le modifiche introdotte dal regolamento vi è l’estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione. l’etichetta ufficiale, con la quale si dovranno accompagnare i vegetali per il loro trasporto e spostamento nel territorio nazionale e in quello dei paesi ue, deve essere apposta sull’unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita). il passaporto potrà quindi accompagnare i vegetali:. tramite un’apposita etichetta;. integrato in etichette già esistenti;. stampato direttamente sui vasi;. stampato direttamente sull’imballaggio. come riportato in una nota del mipaaf, le informazioni del passaporto fitosanitario non dovranno essere riportate sui documenti di trasporto (ddt, fatture accompagnatorie, note di consegna ecc.). quando si applica il passaporto. come anticipato, il regolamento prevede che il passaporto fitosanitario vada applicato a tutte le piante destinate alla piantagione, radicate o non radicate. le sementi, salvo determinate specie oggetto anche di certificazioni, sono in genere escluse dall’obbligo del passaporto poiché non rappresentano un rischio dal punto di vista fitosanitario. la disposizione riguarda anche i “prodotti vegetali”, per i quali devono intendersi prodotti non lavorati di origine vegetale o prodotti lavorati, che possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi, rappresentando quindi un rischio fitosanitario. inoltre, il passaporto si renderà necessario anche per lo spostamento ed il trasporto di “altri oggetti” in grado di contenere o diffondere organismi nocivi (ad esempio terra o substrato colturale). l’elenco di tali prodotti sarà reso disponibile sul sito del ministero delle politiche agricole entro la fine di quest’anno. infine, il passaporto deve essere applicato per l’introduzione e lo spostamento di alcune piante e prodotti vegetali o altri oggetti in determinate “zone protette”. anche l’elenco di tali zone è in corso di definizione e sarà pubblicato sul sito del mipaaf. di norma, il passaporto è sempre dovuto quando l’acquirente è un operatore professionale. tuttavia, l’articolo 81 del regolamento prevede che il passaporto non sia necessario per lo “spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti”. tale eccezione, però, non si applica:. agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione, attraverso vendita tramite contratti a distanza;. agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette. il regolamento prevede la classificazione degli organismi nocivi suddividendoli in quattro categorie:. organismi da quarantena;. organismi da quarantena rilevanti per la ue;. organismi da quarantena rilevanti per la ue prioritari;. organismi nocivi regolamentati non da quarantena. la commissione europea provvederà alla pubblicazione degli elenchi delle suddette categorie attualmente in fase di definizione. maggiori responsabilità per l’operatore professionale e monitoraggio continuo. il regolamento introduce maggiori responsabilità per gli operatori professionali autorizzati all’emissione dei passaporti. essi dovranno controllare sistematicamente e periodicamente lo stato di salute delle loro piante, nonché lo stato dei prodotti vegetali e degli altri prodotti, al fine di escludere la presenza di patogeni. anche i controlli che tali operatori subiranno dagli enti preposti potranno avere una diversa frequenza in funzione dalle modalità di prevenzione adottate. l’operatore, quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio ue, deve informare subito il servizio fitosanitario competente, adottando le misure precauzionali per impedirne la diffusione. il registro degli operatori professionali e i piccoli produttori. l’articolo 65 del regolamento introduce il registro ufficiale degli operatori professionali (ruop) al quale devono registrarsi:. gli operatori professionali (op) che introducono o trasferiscono piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controllo fitosanitario, nel territorio dell’unione europea;. gli operatori professionali (op) autorizzati a rilasciare il passaporto delle piante;. gli operatori professionali (op) che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, ri-esportazione e pre-esportazione;. gli operatori professionali (op) autorizzati ad applicare i marchi ispm 15 (imballi in legno). inoltre, il terzo paragrafo dell’articolo 65 stabilisce che, sono esclusi dall’obbligo di registrazione al ruop, gli operatori professionali che soddisfano uno più dei seguenti criteri:. forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;. forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse dall’obbligo di certificazione (articolo 72);. la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;. la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno. i servizi fitosanitari regionali stanno contattando, in queste settimane, gli operatori già iscritti al rup al fine ottenere conferma da questi ultimi del possesso dei nuovi requisiti per l’iscrizione al ruop. ©riproduzione riservata
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