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Con la diffusione del Coronavirus e delle relative misure di prevenzione, nelle ultime settimane, il settore turistico sta vivendo una profonda crisi che, secondo alcuni studi, ha portato a bruciare oltre 200 milioni di euro in poche settimane.
In molte zone, infatti, agriturismi e strutture ricettive hanno ricevuto numerose disdette, arrivando anche oltre il 60-70% delle prenotazioni totali, con alcune punte anche del 100%.
Tale situazione, però, genera una serie di problematiche a cascata, in quanto ora, oltre all’interruzione dei servizi, molti clienti stanno richiedendo anche il rimborso di anticipi e caparre precedentemente versati. Rimborso che, peraltro, non sempre è dovuto.
Proviamo a fare chiarezza.
Molte possono essere le ragioni che portano un viaggiatore a disdire la propria prenotazione e, in base a queste, diverse possono essere le soluzioni offerte dalla disciplina civilistica e non solo.
In alcuni casi, il potenziale cliente potrebbe trovarsi a rinunciare al viaggio e allo spostamento per l’oggettiva impossibilità di spostarsi: si pensi, ad esempio, al caso di un cittadino che risiede nella cosiddetta “zona rossa”, da cui gli spostamenti sono controllati e fortemente limitati, oppure per prenotazioni in strutture collocate in quell’area, attualmente posta in quarantena.
In tali situazioni, il recesso dal contratto può essere effettuato sulla base di quanto previsto dall’art. 1463 del Codice Civile, il quale prevede che, nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta. In più facili parole, in questi casi, il titolare della struttura ricettiva non potrà che prendere atto della situazione e dovrà anche restituire eventuali anticipi o caparre ricevute dalla controparte.
Al contrario, nessun diritto al risarcimento o alla restituzione potrà vantare il cliente che, sulla base della paura o di una sua decisione personale, decida di annullare una prenotazione precedentemente effettuata, sulla scorta di quanto previsto in materia di recesso unilaterale dall’art. 1373 del Codice Civile.
Se questi sono i due estremi generali della disciplina, esistono poi numerose situazioni intermedie:
Occorre poi tenere in considerazione che, oltre alla disciplina normativa, tutta la materia è regolata da termini e condizioni contrattuali generali e specifiche, diverse da soggetto a soggetto. Pertanto, ogni rapporto va analizzato singolarmente ed è davvero difficile individuare una regola valida per tutti che possa orientare gli operatori.
L’attuale situazione, oltre ad assumere i caratteri dell’emergenza sanitaria, sta causando anche gravi danni all’economia del Paese e il turismo rappresenta uno dei settori più colpiti.
Per provare a contenere l’impatto negativo determinato dalla diffusione del virus Covid-19, il Governo ha già approvato alcune misure di favore per le aziende colpite. In particolare:
La speranza è che tutto torni presto alla normalità, ma la sensazione è che la crisi sia tutt’altro che alle spalle e che, ancora per diverso tempo, la società civile dovrà confrontarsi con gli strascichi di questa emergenza.