Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Cisterne di gasolio agricolo fuori dall’obbligo di denuncia di esercizio

Please publish modules in offcanvas position.

il d.l. n. 124/2019 ha notevolmente ridotto i volumi per i quali sorge l’obbligo, per gli esercenti di depositi di prodotti energetici, di denunciarne l’esercizio. in particolare, per il settore agricolo, è stato modificato l’art. 25 del d.lgs. n. 504/1995 nel quale sono indicati i requisiti che determinano l’obbligo, per gli esercenti depositi di prodotti energetici, di denunciarne l’esercizio all’ufficio delle dogane. tale obbligo, precedentemente applicato anche agli esercenti depositi per uso privato,agricoloed industriale di capacità superiore a venticinque metri cubi, ora è previsto che si applichi ai depositi di capacità superiorea dieci metri cubi. il decreto modifica anche la lettera c) del secondo comma dell’art. 25 in cui erano ricondotti al suddetto obbligo anche gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati,agricolied industriali,collegati a serbatoila cui capacità globale supera i dieci metri cubi. in tal caso,il nuovo limite è di soli cinque metri cubi. i depositi di gasolio agricolo. la disciplina delle accise, regolata dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, individua due diverse tipologie di deposito nel settore degli oli minerali, il cui esercizio è soggetto a specifica licenza e alla tenuta di particolari registri contabili:. depositi fiscali, nei quali possono essere fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti e spediti prodotti sottoposti ad accisa, sia denaturati che non denaturati, in regime di sospensione d'imposta (artt. 5 e 23 del testo unico n. 504/1995);. depositi cosiddetti "liberi",ossia quei depositi che, per uso commerciale o per uso privato, agricolo e industriale, custodiscono e movimentano o utilizzano oli minerali assoggettati ad accisa, per i quali cioè il debito d'imposta è stato assolto (art. 25, commi 1 e 2 del testo unico n. 504/1995). nella seconda tipologia sono compresi, per esplicita statuizione normativa (comma 6, art. 25) anche i depositi commerciali di oli minerali denaturati; da ciò si ricava, per esclusione, che gli esercenti dei depositi per uso privato, agricolo e industriale di oli minerali denaturati, non hanno l'obbligo della specifica denuncia e, quindi, né della connessa licenza fiscale né della tenuta del registro di carico e scarico. depositi di gasolio per autotrazione. qualora l’azienda agricola detenga anche depositi o cisterne di gasolio non denaturato (ad. esempio per la circolazione su strada) aventi volumi superiori a quelli indicati, però, indipendentemente che lo stesso sia interrato o fuori terra, rientrerà nell’obbligo di denuncia e di tenuta del registro. infatti, l’art. 25, al punto 4, indica che “gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico”. qualora l’azienda abbia anche depositi con tali caratteristiche, essa potrebbe beneficiare delle semplificazioni comunicate dall’agenzia delle dogane con determinazione n. 240433/ru del 27/12/2019. in particolare, vanno ricordate le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per:. deposito minore, ossia il deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale avente capacità compresa tra i dieci metri cubi e i venticinque metri cubi;. distributore minore, ossia l’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti compresa tra i cinque metri cubi e i dieci metri cubi. i soggetti che detengono queste tipologie di depositi saranno obbligati, dal 1° aprile 2020(*), ai seguenti adempimenti:. gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il registro di carico e scarico senza vidimazione dell’ufficio delle dogane territorialmente competente;. il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;. gli esercenti di cui al punto 1 contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;. le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2020(*);. per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata alle ore 00:00 del 1° aprile 2020(*);. le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun das pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione;. le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile;. gli esercenti di cui al punto 1 sono tenuti a trasmettere all’ufficio delle dogane competente, tramite pec, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. il prospetto e la relativa nota di trasmissione sono allegati alle contabilità dell’impianto;. in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli del fisco. la chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;. il registro carico e scarico e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione. proroga dei termini (*). a seguito della pubblicazione del d.l. 18/2020, il cui art. 62, comma 1, ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari ricompresi nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, l’agenzia delle dogane, con la nota94214/ru del 18 marzo, ha comunicato che la denuncia di esercizio dei depositi di prodotti energetici andrà presentata all’ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale