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Il D.L. n. 124/2019 ha notevolmente ridotto i volumi per i quali sorge l’obbligo, per gli esercenti di depositi di prodotti energetici, di denunciarne l’esercizio.
In particolare, per il settore agricolo, è stato modificato l’art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995 nel quale sono indicati i requisiti che determinano l’obbligo, per gli esercenti depositi di prodotti energetici, di denunciarne l’esercizio all’Ufficio delle Dogane.
Tale obbligo, precedentemente applicato anche agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a venticinque metri cubi, ora è previsto che si applichi ai depositi di capacità superiore a dieci metri cubi.
Il Decreto modifica anche la lettera c) del secondo comma dell’art. 25 in cui erano ricondotti al suddetto obbligo anche gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i dieci metri cubi. In tal caso, il nuovo limite è di soli cinque metri cubi.
La disciplina delle accise, regolata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, individua due diverse tipologie di deposito nel settore degli oli minerali, il cui esercizio è soggetto a specifica licenza e alla tenuta di particolari registri contabili:
Nella seconda tipologia sono compresi, per esplicita statuizione normativa (comma 6, art. 25) anche i depositi commerciali di oli minerali denaturati; da ciò si ricava, per esclusione, che gli esercenti dei depositi per uso privato, agricolo e industriale di oli minerali denaturati, non hanno l'obbligo della specifica denuncia e, quindi, né della connessa licenza fiscale né della tenuta del registro di carico e scarico.
Qualora l’azienda agricola detenga anche depositi o cisterne di gasolio non denaturato (ad. esempio per la circolazione su strada) aventi volumi superiori a quelli indicati, però, indipendentemente che lo stesso sia interrato o fuori terra, rientrerà nell’obbligo di denuncia e di tenuta del registro.
Infatti, l’art. 25, al punto 4, indica che “gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico”.
Qualora l’azienda abbia anche depositi con tali caratteristiche, essa potrebbe beneficiare delle semplificazioni comunicate dall’Agenzia delle Dogane con determinazione n. 240433/RU del 27/12/2019.
In particolare, vanno ricordate le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per:
I soggetti che detengono queste tipologie di depositi saranno obbligati, dal 1° aprile 2020(*), ai seguenti adempimenti:
A seguito della pubblicazione del D.L. 18/2020, il cui art. 62, comma 1, ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari ricompresi nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane, con la Nota 94214/RU del 18 marzo, ha comunicato che la denuncia di esercizio dei depositi di prodotti energetici andrà presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.