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pacchetto-ortofloro-plus L’Emilia Romagna apre alla coltivazione per autoconsumo e limita quella agricola?

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con l’ordinanza n. 66/2020, la regione emilia romagna chiarisce le misure da adottare fino al 3 maggio 2020, con riguardo anche alle attività agricole. dal comune di residenza, andando così a restringere le concessioni previste dal dpcm del 10 aprile 2020. l’ordinanza approvata prevede che “sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza;. è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;. sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso.”. attività florovivaistiche. il punto b) dell’ordinanza ha sostanzialmente convalidato quanto già in precedenza chiarito dal provvedimento del ministero dell’interno, pubblicato il 18 aprile scorso, che confermava che i florovivaisti possono proseguire le proprie attività di vendita al dettaglio di piante, fiori, semi, fertilizzanti ecc., a prescindere dal codice ateco. silvicoltura. in merito al punto c), ricordiamo che il governo aveva ricompreso tra le attività ammesse la silvicoltura e l’utilizzo delle aree forestali, al fine di consentire la manutenzione dei boschi e del sistema idrogeologico che deriva dalla corretta gestione forestale. successivamente, l’ordinanza regionale dell’emilia romagna n. 61 dell’11 aprile 2020 aveva previsto all’art. 3, punto b), che fossero consentite le attività produttive rientranti nel codice ateco 2 (silvicoltura ed utilizzo aree forestali), anche nelle province di rimini e di piacenza, oltre che nel comune di medicina e nella frazione di ganzanigo. tali disposizioni restano in vigore, si aggiungono le attività di taglio del bosco per l’autoconsumo. coltivazione del terreno. dall’interpretazione letterale del punto 1, dell’ordinanza, sembra che la lettera a) sia l’unica previsione a non essere in linea con quanto legiferato dal dpcm dell’11 aprile scorso che, per le imprese agricole, aveva concesso il prosieguo delle attività, anche se svolte in comuni diversi. il comma 5 dell’articolo 2 del dpcm, infatti, prevede che le attività agricole possono continuare a produrre e commercializzare i propri prodotti, anche al minuto. inoltre, in merito agli spostamenti personali, è lo stesso decreto a confermare che le persone possono muoversi, oltre che per situazioni di necessità o motivi di salute, anche per comprovate esigenze lavorative anche in comuni diversi da quello in cui ci si trova. il combinato disposto delle precedenti disposizioni, quindi, permette agli esercenti attività agricole di recarsi presso la propria azienda per proseguire la loro attività, anche se l’azienda si trova in un comune diverso da quello di residenza. il dpcm ha previsto che le regioni hanno comunque la possibilità, qualora ne ravvisino la necessità, di definire misure ulteriormente restrittive e, stando a quanto riportato dall’ordinanza regionale n. 66/2020, pare che la regione emilia romagna si sia mossa proprio in tal senso, salvo che la regione non intendesse disporre limitazioni diverse da quelle descritte, magari solo per le attività dirette all’autoconsumo. infatti, stando a quanto stabilito alla lettera a) dell’ordinanza, pare che le attività agricole e la produzione per autoconsumo non possano essere esercitate qualora le aziende o gli orti posseduti siano ubicati in comuni diversi da quello di residenza. a questo punto ci si domanda se la regione abbia intenzionalmente preso misure maggiormente restrittive per eliminare lo spostamento tra comuni diversi, o se l’ordinanza, così come scritta, non esprima correttamente la volontà della giunta regionale. ©riproduzione riservata
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