dopo tanta attesa è stato emanato il d.l. 33/2020, pubblicato in gazzetta ufficiale il 16/05/2020, contenente il nuovo quadro normativo delle misure per il contenimento della pandemia, in vigore fino al prossimo 31 luglio, con la conseguente cessazione dell’efficacia delle previsioni del dpcm 26/04/2020, che aveva disciplinato l’avvio della fase 2. questo nuovo decreto prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. da oggi, quindi, con appositi decreti e ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. inoltre, con il dpcm del 17 maggio 2020, sono state emanate nuove disposizioni con le misure di prevenzione da adottare in occasione della graduale ripresa delle attività personali, sociali, religiose ed economiche. il dpcm, all’articolo 1, indica che restano ancora sospese alcune attività (ad esempio l’attività convegnistica e congressuale, centri termali e centri benessere). il provvedimento prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature, ecc.), le attività dei servizi di ristorazione, attività turistiche e strutture ricettive, servizi alla persona, uffici e manutenzione del verde. la condizione per la riapertura è che le singole regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. ristorazione. le disposizioni in materia di ristorazione si applicano a qualsiasi tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande. il decreto si limita ad indicare gli elementi che, in ogni caso, le linee guida, definite per i diversi ambiti territoriali, dovranno contenere e rimanda per gli aspetti più specifici alle linee guida definite dalla conferenza delle regioni. in particolare, il documento realizzato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome, per l’attività di ristorazione, fornisce le seguenti indicazioni:. predisporre adeguate informazioni sulle misure di prevenzione;. potrà essere rilevata la temperatura corporea per accedere ai locali;. si dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti sia per i clienti che per il personale;. gli esercizi che dispongono di posti a sedere dovranno prediligere l’accesso tramite prenotazione;. non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;. chi non dispone di posti a sedere dovrà far entrare un numero limitato di clienti nel rispetto di un metro di separazione tra le sedute;. prediligere l’utilizzo di spazi esterni;. i tavoli andranno posizionati in modo da garantire la distanza di un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che non sono soggette, in base alle disposizioni vigenti, al distanziamento interpersonale (ad esempio i conviventi);. la consumazione al banco è consentita con il mantenimento di un metro di distanza tra i clienti;. non è consentita la consumazione a buffet;. il personale dovrà adottare tutte le misure di sicurezza (mascherine e barriere fisiche) necessarie ogni volta che avviene il contatto con i clienti;. al termine di ogni servizio si dovrà procedere con la disinfezione delle superfici. strutture ricettive. le indicazioni seguenti si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo:. predisporre adeguate informazioni sulle misure di prevenzione;. potrà essere rilevata la temperatura corporea per accedere ai locali;. si dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti sia per i clienti che per il personale;. è obbligatorio garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni;. la reception e la cassa potranno essere dotate di barriere fisiche;. gli ospiti devono sempre indossare la mascherina;. ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima e dopo l’utilizzo;. per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. manutenzione del verde. per le aziende che si occupano di attività di manutenzione del verde, invece, si dovranno osservare le seguenti misure:. la consegna a domicilio del cliente, di piante e fiori per piantumazioni, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro) e di guanti;. tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione e areando i locali chiusi, individuando il personale dedicato;. le operazioni di pulizia di tutte le superfici dovranno essere svolte con cadenza giornaliera, utilizzando comuni detergenti;. la disinfezione periodica deve interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese macchine e attrezzature;. l’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;. la regolamentazione dell’accesso agli spazi comuni, limitando la presenza contemporanea di più persone ed il tempo di permanenza;. si ritiene più protettivo consentire al lavoratore di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche;. per quanto riguarda l’allestimento del cantiere, i lavoratori, in tutte le fasi di delimitazione, apposizione segnaletica e scarico materiali, devono mantenere le distanze di sicurezza;. per operazioni di potatura o abbattimento alberi, l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. evitare, se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio;. per attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi, evitare, se possibile, l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori o, preliminarmente, effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature. tutte le attività sopra richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. in allegato:. decreto legge n. 33/2020. dpcm 17 maggio 2020. allegati al dpcm 17 maggio 2020. ©riproduzione riservata