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Dopo tanta attesa è stato emanato il D.L. 33/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/05/2020, contenente il nuovo quadro normativo delle misure per il contenimento della pandemia, in vigore fino al prossimo 31 luglio, con la conseguente cessazione dell’efficacia delle previsioni del DPCM 26/04/2020, che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2.
Questo nuovo Decreto prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Da oggi, quindi, con appositi Decreti e Ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Inoltre, con il DPCM del 17 maggio 2020, sono state emanate nuove disposizioni con le misure di prevenzione da adottare in occasione della graduale ripresa delle attività personali, sociali, religiose ed economiche.
Il DPCM, all’articolo 1, indica che restano ancora sospese alcune attività (ad esempio l’attività convegnistica e congressuale, centri termali e centri benessere). Il provvedimento prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature, ecc.), le attività dei servizi di ristorazione, attività turistiche e strutture ricettive, servizi alla persona, uffici e manutenzione del verde.
La condizione per la riapertura è che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Le disposizioni in materia di ristorazione si applicano a qualsiasi tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande. Il Decreto si limita ad indicare gli elementi che, in ogni caso, le linee guida, definite per i diversi ambiti territoriali, dovranno contenere e rimanda per gli aspetti più specifici alle linee guida definite dalla Conferenza delle Regioni.
In particolare, il documento realizzato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l’attività di ristorazione, fornisce le seguenti indicazioni:
Le indicazioni seguenti si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo:
Per le aziende che si occupano di attività di manutenzione del verde, invece, si dovranno osservare le seguenti misure:
Tutte le attività sopra richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
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