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Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni”, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020.
Il Decreto in argomento ha previsto, tra l’altro, diverse misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.
Il Decreto incentiva al massimo l’utilizzo di strumenti come lo SPID e la carta d’identità elettronica, facilitando anche le procedure di rinnovo di quest’ultima. Inoltre, tutti gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare SPID e CIE (Carta di Identità Elettronica), così da consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali. Fino alla data di scadenza, restano comunque utilizzabili credenziali diverse.
Nonostante l’introduzione nel Decreto Semplificazioni di questi obblighi per la PA, appare evidente ancora il permanere di un grosso dualismo fra queste due tecnologie e l’esigenza per il cittadino di avere un’unica identità digitale per tutti i servizi online.
Da una parte, l’uso del sistema SPID è stato reso obbligatorio per tutti i soggetti tenuti al rispetto del CAD (enti pubblici e gestori di servizi di interesse pubblico). L’identità SPID è stata inoltre tra le prime ad essere notificate alla Commissione UE per l’uso transfrontaliero e, da qualche mese, è riconosciuta così come valida per l’accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni online in tutti gli Stati membri.
Dall’altra, il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosce altri due sistemi: la risalente CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che ha però valenza solo nazionale, e la CIE (Carta di Identità Elettronica), che è stata notificata, come lo SPID, alla Commissione UE, per poter essere riconosciuta a livello transfrontaliero nell’Unione Europea.
Vi sono alcune differenze fondamentali tra SPID e CIE: ad esempio, pur essendo entrambe identità transfrontaliere, la CIE è legata all’ottenimento della carta d’identità elettronica e, nel caso in cui a un cittadino non fosse scaduta la carta d’identità cartacea, non gli sarebbe possibile richiedere quella elettronica, tantomeno la CIE; quest’ultima, inoltre, è prevista unicamente per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e gestori di servizi pubblici, ma non ne è previsto né consentito un uso verso privati, al contrario dello SPID.
Per risolvere il dualismo CIE/SPID, occorrerebbe riflettere sul fatto che la razionalizzazione dei due sistemi in uno unico potrebbe significare la scomparsa dello SPID per l’identificazione verso privati, in quanto questi ultimi possono utilizzare la CIE materialmente in appositi lettori, ma non possono utilizzare questa identità elettronica per i propri servizi online, dato che non esiste normativa che lo consenta.
C’è da dire però che la CIE è una credenziale “eccessiva”, poiché si comunicano al provider molte più informazioni personali di quelle che deve sapere; in questo senso, i livelli di garanzia che offre lo SPID sono molto più versatili, anche se è onere dell’utente aggiornare i dati d’identità, nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti.
Un prossimo lavoro di integrazione delle carte d’identità digitali potrebbe trovare un consolidamento dei dati in un unico e polifunzionante sistema o che, a colui che richiede la CIE, venga rilasciata anche lo SPID con certezza di verifica dei dati; peraltro, la CIE potrebbe essere inserita nel sistema SPID come una credenziale di livello 3. Tali lavori non possono che essere migliorativi dell’attuale sistema.