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Nella giornata del 25 ottobre il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM contenente nuove misure di contenimento del contagio da COVID-19 che saranno in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre.
Queste nuove disposizioni ancora una volta incideranno su moltissime attività, con gravi conseguenze soprattutto per i ristoratori, i proprietari di piscine, palestre e cinema.
Infatti, mentre per alcune attività sono previste restrizioni di orari, per altre è prevista la chiusura totale fino a fine novembre.
Viene stabilito che tutte le attività di ristorazione - quindi anche bar, pasticcerie, gelaterie e pub - potranno essere aperte dalle 05:00 alle ore 18:00, con la sola possibilità di consegne a domicilio e ristorazione d’asporto fino alle 24:00 con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Allo stesso modo rimangono aperti i servizi di ristorazione di ospedali, aeroporti e autostrade.
In ogni tavolo è possibile far sedere al massimo quattro persone, salvo il caso in cui siano tutte conviventi.
Fuori dai locali è fatto obbligo di esporre un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso ed è indispensabile indicare che vi è l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.
Proprio in tema di mascherina viene inserito anche il vincolo di indossarle sempre in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (nelle abitazioni private è raccomandato l’uso in presenza di non conviventi) e sempre anche all’aperto, a meno che si possa assicurare l’isolamento rispetto ai non conviventi.
Il commercio al dettaglio può proseguire, purché l’accesso sia contingentato e sia garantita la permanenza nei locali per un tempo non superiore a quello indispensabile agli acquisti.
Ciò richiede la regolamentazione degli accessi, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
Inoltre, le suddette attività devono essere svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.