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pacchetto-ortofloro-plus COVID-19 - Da domenica nuova classificazione per cinque Regioni. Cosa cambia per le imprese agricole?

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il ministro speranza ha firmato la nuova ordinanza con cui vengono riclassificati gli scenari di attenzione per la diffusione dell’epidemia da covid-19. da domenica 15 novembre, toscana e campania passano in zona rossa, mentre saranno classificate in “area arancione” emilia romagna, friuli venezia giulia e marche. cosa cambia per le imprese agricole che operano in area arancione? le tre regioni che entrano nell’area arancione sono soggette alle ulteriori restrizioni indicate all’articolo 2 del dpcm del 3/11/2020, pertanto:. sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. sono consentiti gli spostamenti per il rientro al proprio domicilio o per assicurare lo svolgimento di attività didattiche ed è consentito, in determinati casi, lo spostamento in altri territori non soggetti a restrizioni;. è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comprese le attività di ristorazione in ambito agrituristico), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli sanitari disposti;. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;. restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. per quanto attiene alle attività agricole, le sospensioni a carattere nazionale previste all’art. 1 del dpcm e quelle che interessano le aree arancioni, non interessano anche le attività agricole, comprese le attività florovivaistiche e vitivinicole. pertanto, anche gli spostamenti del personale per lo svolgimento delle attività agricole (raccolta, potatura, allevamento, ecc.) sono sempre ammessi. nel rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza, è sempre ammessa la vendita diretta sia di prodotti agricoli “alimentari” che florovivaistici (art. 1 punto ll) del dpcm). in particolare, per il settore florovivaistico, restano aperte anche le attività dei garden, ove sia prevista la vendita di prodotti per l’agricoltura e il florovivaismo (concimi, torba, attrezzature, ecc.). nelle zone arancioni, essendo sospesa l’attività di ristorazione, è preclusa anche l’analoga attività in ambito agrituristico. l’attività ricettiva è ammessa, ma è gravemente limitata dall’impossibilità di movimento dei potenziali ospiti. preme inoltre ricordare come a livello locale possano essere emanate limitazioni ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste dal dpcm del 3 novembre 2020. ne è un esempio l’ordinanza della regione emilia romagna in cui sono previste, ad esempio, specifiche restrizioni nei giorni festivi e prefestivi. si precisa che le ordinanze con cui si prevedono ulteriori limitazioni possono essere anche disposte dal sindaco. cosa cambia per le regioni che entrano in zona rossa. per le regioni che entrano in area rossa si aggiungono le seguenti limitazioni, che possono interessare le diverse attività economiche:. sono vietati sia gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione (o provincia) che all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. il transito sui tali aree è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti, ai sensi del dpcm del 3/11/2020;. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del dpcm del 3/11/2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie comprese le attività di ristorazione in ambito agrituristico), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;. resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;. restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del dpcm del 3/11/2020. per quanto attiene alle attività agricole, anche in zona rossa è consentito lo svolgimento di tali attività, comprese quelle florovivaistiche e vitivinicole. pertanto, anche gli spostamenti del personale per lo svolgimento delle attività agricole (raccolta, potatura, allevamento, ecc.) sono sempre ammessi. quindi, nel rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza, è sempre ammessa la vendita diretta sia di prodotti agricoli “alimentari” che florovivaistici (art. 1 punto ll) del dpcm). in particolare, per il settore florovivaistico, restano aperte anche le attività dei garden, ove sia prevista la vendita di prodotti per l’agricoltura e il florovivaismo (concimi, torba, attrezzature, ecc.). nell’allegato 23 sono infatti presenti, tra i generi per i quali è ammessa l’attività di vendita:. il “commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti”;. il “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento” (pellet e legna da ardere);. nonché il “commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati”. per quanto riguarda i garden, non è quindi ammesso vendere nei locali aperti al pubblico qualsiasi tipologia di prodotto (ad esempio decori di natale), ma solo quelli rientranti nelle categorie sopra menzionate. va detto inoltre che la vendita di tali prodotti richiede l’emissione dello scontrino o della fattura dai quali, in caso di controllo, sarà possibile riscontrare eventuali infrazioni. anche per le aree rosse l’attività di ristorazione è preclusa anche in ambito agrituristico. l’attività ricettiva è ammessa ma è quasi impraticabile per le limitazioni agli spostamenti. anche per le attività in area rossa, valgono le considerazioni già dette in merito alla possibilità per regioni e comuni di emanare provvedimenti ulteriormente restrittivi. classificazione delle regioni ai fini dei provvedimenti covid-19 previsti dal dpcm del 3 novembre 2020. ©riproduzione riservata
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