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Il Ministro Speranza ha firmato la nuova Ordinanza con cui vengono riclassificati gli scenari di attenzione per la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Da domenica 15 novembre, Toscana e Campania passano in zona rossa, mentre saranno classificate in “area arancione” Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.
Le tre Regioni che entrano nell’area arancione sono soggette alle ulteriori restrizioni indicate all’articolo 2 del DPCM del 3/11/2020, pertanto:
Per quanto attiene alle attività agricole, le sospensioni a carattere nazionale previste all’art. 1 del DPCM e quelle che interessano le aree arancioni, non interessano anche le attività agricole, comprese le attività florovivaistiche e vitivinicole. Pertanto, anche gli spostamenti del personale per lo svolgimento delle attività agricole (raccolta, potatura, allevamento, ecc.) sono sempre ammessi.
Nel rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza, è sempre ammessa la vendita diretta sia di prodotti agricoli “alimentari” che florovivaistici (art. 1 punto ll) del DPCM).
In particolare, per il settore florovivaistico, restano aperte anche le attività dei garden, ove sia prevista la vendita di prodotti per l’agricoltura e il florovivaismo (concimi, torba, attrezzature, ecc.).
Nelle zone arancioni, essendo sospesa l’attività di ristorazione, è preclusa anche l’analoga attività in ambito agrituristico. L’attività ricettiva è ammessa, ma è gravemente limitata dall’impossibilità di movimento dei potenziali ospiti.
Preme inoltre ricordare come a livello locale possano essere emanate limitazioni ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste dal DPCM del 3 novembre 2020. Ne è un esempio l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna in cui sono previste, ad esempio, specifiche restrizioni nei giorni festivi e prefestivi. Si precisa che le Ordinanze con cui si prevedono ulteriori limitazioni possono essere anche disposte dal Sindaco.
Per le Regioni che entrano in area rossa si aggiungono le seguenti limitazioni, che possono interessare le diverse attività economiche:
Per quanto attiene alle attività agricole, anche in zona rossa è consentito lo svolgimento di tali attività, comprese quelle florovivaistiche e vitivinicole. Pertanto, anche gli spostamenti del personale per lo svolgimento delle attività agricole (raccolta, potatura, allevamento, ecc.) sono sempre ammessi.
Quindi, nel rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza, è sempre ammessa la vendita diretta sia di prodotti agricoli “alimentari” che florovivaistici (art. 1 punto ll) del DPCM).
In particolare, per il settore florovivaistico, restano aperte anche le attività dei garden, ove sia prevista la vendita di prodotti per l’agricoltura e il florovivaismo (concimi, torba, attrezzature, ecc.).
Nell’allegato 23 sono infatti presenti, tra i generi per i quali è ammessa l’attività di vendita:
Per quanto riguarda i garden, non è quindi ammesso vendere nei locali aperti al pubblico qualsiasi tipologia di prodotto (ad esempio decori di Natale), ma solo quelli rientranti nelle categorie sopra menzionate. Va detto inoltre che la vendita di tali prodotti richiede l’emissione dello scontrino o della fattura dai quali, in caso di controllo, sarà possibile riscontrare eventuali infrazioni.
Anche per le aree rosse l’attività di ristorazione è preclusa anche in ambito agrituristico. L’attività ricettiva è ammessa ma è quasi impraticabile per le limitazioni agli spostamenti.
Anche per le attività in area rossa, valgono le considerazioni già dette in merito alla possibilità per Regioni e Comuni di emanare provvedimenti ulteriormente restrittivi.