Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39/2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23/12/2020, con il quale è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e le relative istruzioni di compilazione.
In considerazione della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione del nuovo modello, il termine di presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 è stato posticipato dal 30/04 al 16/06/2021.
Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la presentazione della dichiarazione AEE relativa al 2020.
Il MUD, in particolare, deve essere utilizzato per la trasmissione delle seguenti comunicazioni:
Le comunicazioni relative ai rifiuti, ai veicoli fuori uso, agli imballaggi e ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere trasmesse telematicamente mediante il portale www.mudtelematico.it. La comunicazione relativa ai rifiuti urbani, invece, deve essere trasmessa mediante il portale www.mudcomuni.it. Infine, la comunicazione relativa alle AEE deve essere trasmessa accedendo al sito www.registroaee.it.
I soggetti che nella propria unità locale producono non più di sette rifiuti (soggetti all’obbligo di comunicazione) e, per ciascuno di essi, impiegano non più di tre trasportatori e tre destinatari, senza conferimento dei rifiuti all’estero, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata mediante il portale https://mudsemplificato.ecocerved.it/.
La trasmissione del MUD può essere delegata a consulenti e associazioni di categoria.
Dall’obbligo di presentazione del MUD sono esonerati:
La comunicazione, inoltre, non è richiesta ai produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di un ente o di un’impresa. Qualora i rifiuti pericolosi, previa convenzione, siano conferiti al servizio pubblico di raccolta, la dichiarazione deve essere effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita.
L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 2.000 a € 10.000. Tuttavia, qualora la trasmissione dei dati omessi o corretti sia effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza, è applicata una sanzione compresa tra € 26 e € 160.