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pacchetto-ortofloro-plus Coronavirus: con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono fissate le regole per contrastare la diffusione del virus dal 6 marzo al 6 aprile 2021

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nella serata di ieri, il presidente del consiglio dei ministri ha firmato il nuovo d.p.c.m. che stabilisce le limitazioni alle attività delle persone e alle attività economiche a seconda degli scenari definiti dal ministero della salute, in relazione alla gravità della diffusione del covid-19 sul territorio. il provvedimento entra in vigore il 6 marzo ed avrà validità fino al prossimo 6 aprile. il d.p.c.m., inoltre, conferma l’attuale divieto di spostarsi tra regioni e province autonome diverse con esclusione dell’ipotesi degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. tale limitazione resta in vigore fino al 27 marzo 2021. zone bianche. nelle zone bianche non operano le misure restrittive previste per la zona gialla, ma continuano ad applicarsi le misure anti contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). zone gialle. in tali zone, oltre a specifiche limitazioni alle attività personali, si aggiungono le seguenti limitazioni per le attività economiche:. dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità con la raccomandazione, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo per ragioni di necessità, lavoro, studio, salute o per la fruizione dei servizi non sospesi;. nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché negli esercizi commerciali, è fatto obbligo di esporre all’ingresso un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale;. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto degli avventori di sostare all’interno del locale. inoltre, le attività devono rispettare i protocolli e le linee guida di settore idonei a ridurre il rischio di contagio;. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali ed i mercati o strutture similari ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;. per le attività di ristorazione (ristoranti, agriturismi, bar, ecc.) è consentito il servizio al tavolo, fino ad un massimo di quattro persone per tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00. dopo le ore 18.00 è consentito il servizio con consegna a domicilio e l’asporto, quest’ultimo fino alle ore 22.00 (limitatamente alle attività di ristorazione senza cucina - ateco 56.3 - l’asporto è ammesso fino alle ore 18.00);. è consentita l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle diposizioni sul distanziamento e dei protocolli di sicurezza del settore;. le strutture ricettive (alberghi, agriturismi, ecc.) possono svolgere l’attività nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla regioni o dalla conferenza delle regioni e dalla province autonome e in coerenza con i criteri indicati all’allegato 10 del d.p.c.m. 02/03/2021;. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza;. le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza;. sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, attività in sale da ballo o discoteche e locali assimilati anche all’aperto;. sono vietate le feste, comprese le cerimonie civili e religiose, anche in luoghi all’aperto;. sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto (dal 27 marzo gli spettacoli saranno ammessi solo con posti preassegnati e distanziati nel rispetto delle distanze interpersonali con una capienza non superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, nel limite massimo di 400 spettatori per luoghi all’aperto e 200 per quelli al chiuso, per ogni singola sala);. sono chiusi gli impianti sciistici con esclusione degli utilizzi da parte di atleti e riconosciuti d’interesse nazionale dal coni, dal comitato italiano paralimpico o dalle federazioni per lo svolgimento di allenamento o competizioni;. sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, le attività di sale giochi e scommesse (e similari). l’articolo 29 del d.p.c.m. conferma che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”. tra le limitazioni aventi carattere personale ricordiamo che:. gli spostamenti verso abitazioni private sono consentiti dalle 5.00 alle 22.00, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone oltre a quelle già ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e persone disabili o non autosufficienti conviventi;. è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. zone arancioni. per le zone arancioni si aggiungono ulteriori restrizioni agli spostamenti delle persone e allo svolgimento delle attività economiche. infatti, gli spostamenti sono vietati salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero motivi di salute. parimenti, sono vietati gli spostamenti con mezzi pubblici o privati in comuni diversi da quello di residenza che non siano giustificati per motivi di lavoro, studio, salute o per situazioni di necessità, compresa la frizione di servizi non disponibili nel proprio comune. per le attività di ristorazione (ristoranti, bar, agriturismi, ecc.) ad esclusione delle attività di mensa o catering continuativo su base contrattuale, è prevista la sospensione, con la sola possibilità di consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto. l’asporto per le attività di ristorazione senza cucina (ateco 56.3) è ammesso fino alle ore 18.00. l’attività di ristorazione per le strutture ricettive è ammessa senza limiti di orario limitatamente ai clienti alloggiati. zone rosse. nelle zone rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali territori nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. tuttavia, sono sempre consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui si è già detto in precedenza. sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. anche in zona rossa le attività agricole e florovivaistiche, compresa l’attività di vendita diretta dei loro prodotti, sono sempre ammesse. in particolare, con riferimento alle attività riportate nell’allegato 23, ricordiamo che sono ammesse le seguenti attività compatibili con quelle normalmente svolte dai garden:. commercio al dettaglio di macchine, attrezzature giardinaggio;. commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;. commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. ricordiamo, ancora, che è sempre ammesso:. il commercio al dettaglio ambulante dei seguenti prodotti: alimentari e bevande, ortofrutticoli; ittici; carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;. il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;. il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. infine, si segnala che possono essere disposte ulteriori restrizioni a livello locale e che le regioni possono anche disporre limitazioni differenziate nell’ambito del proprio territorio. pertanto, è opportuno verificare anche le disposizioni applicabili al territorio in cui si opera. ©riproduzione riservata
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