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Nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo D.P.C.M. che stabilisce le limitazioni alle attività delle persone e alle attività economiche a seconda degli scenari definiti dal Ministero della Salute, in relazione alla gravità della diffusione del COVID-19 sul territorio. Il provvedimento entra in vigore il 6 marzo ed avrà validità fino al prossimo 6 aprile.
Il D.P.C.M., inoltre, conferma l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse con esclusione dell’ipotesi degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Tale limitazione resta in vigore fino al 27 marzo 2021.
Nelle zone bianche non operano le misure restrittive previste per la zona gialla, ma continuano ad applicarsi le misure anti contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
In tali zone, oltre a specifiche limitazioni alle attività personali, si aggiungono le seguenti limitazioni per le attività economiche:
L’articolo 29 del D.P.C.M. conferma che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.
Tra le limitazioni aventi carattere personale ricordiamo che:
Per le zone arancioni si aggiungono ulteriori restrizioni agli spostamenti delle persone e allo svolgimento delle attività economiche. Infatti, gli spostamenti sono vietati salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero motivi di salute. Parimenti, sono vietati gli spostamenti con mezzi pubblici o privati in Comuni diversi da quello di residenza che non siano giustificati per motivi di lavoro, studio, salute o per situazioni di necessità, compresa la frizione di servizi non disponibili nel proprio Comune.
Per le attività di ristorazione (ristoranti, bar, agriturismi, ecc.) ad esclusione delle attività di mensa o catering continuativo su base contrattuale, è prevista la sospensione, con la sola possibilità di consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto.
L’asporto per le attività di ristorazione senza cucina (ATECO 56.3) è ammesso fino alle ore 18.00.
L’attività di ristorazione per le strutture ricettive è ammessa senza limiti di orario limitatamente ai clienti alloggiati.
Nelle zone rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali territori nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tuttavia, sono sempre consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui si è già detto in precedenza.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Anche in zona rossa le attività agricole e florovivaistiche, compresa l’attività di vendita diretta dei loro prodotti, sono sempre ammesse.
In particolare, con riferimento alle attività riportate nell’allegato 23, ricordiamo che sono ammesse le seguenti attività compatibili con quelle normalmente svolte dai garden:
Ricordiamo, ancora, che è sempre ammesso:
Infine, si segnala che possono essere disposte ulteriori restrizioni a livello locale e che le Regioni possono anche disporre limitazioni differenziate nell’ambito del proprio territorio. Pertanto, è opportuno verificare anche le disposizioni applicabili al territorio in cui si opera.