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Con il Decreto Ministeriale n. 72505 del 15 febbraio 2021, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha aggiornato per la ventunesima volta l’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (allegato 1).
L’elenco è costituito da prodotti che testimoniano la grande ricchezza dell’agricoltura e della gastronomia del nostro Paese; leggendo l’elenco, classificato per Regione e tipologia merceologica, si ritrovano prodotti noti e meno noti che sono il frutto di una combinazione di fattori storici, ambientali, culturali e imprenditoriali.
Con il termine “tradizionale” si sono voluti riassumere tutti i fattori che hanno caratterizzato un prodotto agroalimentare fino ai giorni nostri: la storia, il clima, la pedologia, la geografia, le tecniche di lavorazione, gli usi e costumi, l’ambiente sociale e molti altri.
Questo elenco rappresenta una risposta politica e normativa alla forte sollecitazione dell’opinione pubblica e dei mass media contro l’omologazione produttiva a cui rischiavano di essere soggetti molti prodotti a seguito dell’introduzione di norme sanitarie standard; più volte sono stati citati i soliti esempi del lardo di Colonnata e del formaggio di Fossa che sono solamente la punta dell’iceberg dell’insuperabile ricchezza del nostro patrimonio agricolo-alimentare.
L’elenco dei prodotti agroalimentari nazionali nasce dal Decreto Ministeriale n. 350 del 8 settembre 1999 in cui sono state definite le modalità e i tempi per valorizzare e salvaguardare il patrimonio di prodotti tradizionali del nostro Paese. Innanzitutto, la definizione giuridica del prodotto tradizionale: sono considerati "prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo" (1° comma dell'articolo 1° del D.M. 350/1999).
L’individuazione di tali prodotti deve essere operata dalle Regioni e dalle Province autonome, le quali "devono accertare che le suddette metodiche di lavorazione sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore a venticinque anni" (2° comma dell'articolo 1° del D.M. 350/1999).
I prodotti così individuati dalle Regioni possono essere inseriti in appositi elenchi regionali. Tali elenchi dovevano essere inviati dalle Regioni al Ministero, entro il 12 aprile 2000, allo scopo di formare un elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato e pubblicato annualmente.
Sono esclusi dall’elenco i prodotti registrati come DOP o IGP, in quanto già tutelati dalla normativa comunitaria.