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Con il D.M. 30 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 14 ottobre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole”, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
L’art. 1, comma 123, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, infatti, ha istituto, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, il fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, in misura variabile tra il 30% e il 40% delle spese sostenute, e può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche in regime de minimis nei limiti dell’art. 8, Regolamento n. 702/2014/UE.
L’incentivo è riconosciuto a favore delle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, queste imprese devono:
Restano, in ogni caso, escluse dall’incentivo le imprese:
Come anticipato in premessa, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17, Regolamento ABER, nella misura del 30% delle spese ammissibili, elevata al 40% nel caso di investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016.
In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Il contributo a fondo perduto è assegnato entro i limiti delle disponibilità finanziarie pari a 5 milioni di euro. L’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sarà comunicato con un apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse, è prevista la riapertura dei termini di presentazione delle domande).
L’incentivo opera in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
Le spese ammissibili, inerenti alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli, devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, ma in tempo utile per la trasmissione della relativa richiesta di erogazione.
Inoltre, gli investimenti devono riguardare beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.
I beni strumentali devono essere poi acquistati da soggetti che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, per essere utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale dell’impresa ubicate sul territorio nazionale.
Le spese ammissibili, peraltro, devono essere pagate attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
I beni agevolati devono essere mantenuti per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della Regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Qualora nel corso dei tre anni alcuni beni strumentali divengano obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla loro sostituzione.
Le spese ammissibili, infine, non possono essere complessivamente d’importo inferiore a 5.000 euro.
Dall’operatività dell’agevolazione sono espressamente escluse le spese:
L’IVA, in particolare, costituisce una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile (di fatto, si ritiene che per le aziende agricole si debba fare riferimento all’imponibile).
La concessione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello. I termini di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti da un apposito Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda di agevolazione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti, dalla quantificazione complessiva delle spese da sostenere e dall’importo del contributo richiesto, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica che sarà resa disponibile nel sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, l’impresa deve disporre di un indirizzo PEC comunicato al Registro delle Imprese e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato.
Nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste e, in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del Provvedimento, anche cumulativo, di concessione dell’agevolazione.
In caso di esito negativo dell’istruttoria, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico procede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, le imprese beneficiarie devono provvedere all’integrale pagamento delle spese agevolabili e alla (successiva) presentazione della richiesta di erogazione (alla quale devono essere allegate le copie dei titoli giustificativi delle spese sostenute e i relativi titoli di pagamento). La richiesta di erogazione deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dell’investimento.
Previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, è possibile richiedere l’erogazione di una prima quota dell’agevolazione, di importo non superiore al 50% del contributo spettante.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, il Ministero dello Sviluppo Economico procede all’erogazione dell’incentivo sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.
L’agevolazione in esame può essere cumulata con altri aiuti di Stato, anche in regime de minimis, nei limiti previsti dall’art. 8, Regolamento ABER. La stessa, tuttavia, non può essere cumulata con i pagamenti di cui agli artt. 81, par. 2, e 82, Regolamento n. 1305/2013/UE, in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.